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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19844 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso delle maggiori somme versate per ILOR 1982. Dopo aver pagato somme richieste con cartella esattoriale mentre era pendente una contestazione, la società aveva presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 69/1989; il precedente contenzioso si era concluso con la cessazione della materia del contendere. La società sosteneva che i pagamenti eccedenti, essendo stati imposti dalla cartella e non effettuati spontaneamente, non fossero soggetti alla regola che mantiene fermi i versamenti già eseguiti. La CTR Lombardia, riformando la decisione di primo grado che aveva negato il rimborso per gli effetti preclusivi della definizione, aveva riconosciuto il rimborso e gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale. L’Agenzia contestava tale interpretazione, sostenendo che l’art. 14 escludeva la restituzione dei versamenti già effettuati. La società, con ricorso incidentale, contestava inoltre la decorrenza degli interessi legali dalla domanda anziché dai versamenti e lamentava un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia: la regola dell’art. 14 del D.L. n. 69/1989 che mantiene fermi i versamenti già eseguiti vale anche per quelli riscossi mediante cartella, non rilevando che non siano stati spontanei. La disposizione, pur non costituendo un condono in senso stretto, attribuisce benefici al contribuente che vi aderisce e giustifica la conservazione dei pagamenti, espressamente prevista dalla legge. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, relativi agli interessi anatocistici e alla disciplina speciale dei rimborsi. Il primo motivo incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; il secondo è stato assorbito, essendo venuto meno il diritto al rimborso. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, comma 1, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

    Sebbene la fattispecie normativa sopra riportata non integri un'ipotesi di condono strictu sensu essa tuttavia comporta per il contribuente che se ne è avvalso determinati benefici (come l'esenzione da alcuni controlli, ove ricorrano le condizioni sopra indicate) che giustificano la salvezza degli intervenuti pagamenti, peraltro espressamente prevista dalla norma.

    Chi beneficia del regime previsto dall’art. 14 non può chiedere la restituzione dei versamenti d’imposta già effettuati. La regola vale anche per i pagamenti riscossi coattivamente tramite cartella: la loro natura non spontanea non li sottrae alla previsione che li mantiene fermi.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La formulazione della censura dell'art. 360 c.p.c., ex n. 5, per le cause ancora ad esso soggette, deve contenere infatti un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all'incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

    Per le impugnazioni soggette all’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve contenere un momento di sintesi che delimiti chiaramente la censura e indichi perché la motivazione sarebbe inadeguata; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va tassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

    Quando, a seguito della cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina fiscale prevede espressamente che restino fermi i versamenti già effettuati, la regola può comprendere anche somme riscosse tramite cartella: non basta che il pagamento sia stato coattivo per renderlo rimborsabile.
  • L’adesione a un regime che accorda benefici fiscali può comportare la conservazione dei pagamenti già eseguiti anche se il regime non è qualificabile tecnicamente come condono; occorre verificare il testo della norma e le condizioni previste.
  • Un motivo di ricorso per vizio di motivazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c. deve includere un momento di sintesi specifico e autosufficiente; la sua mancanza comporta l’inammissibilità.
  • Se la Corte di cassazione accoglie una censura che esclude il diritto al rimborso, le questioni subordinate sulla decorrenza e sulla misura degli interessi possono restare assorbite.

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