Sentenza del 05/10/2016 n. 19848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.A. aveva chiesto il 28 aprile 2009 il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate all’incentivo all’esodo ricevuto dopo la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre 2000, prima del compimento dei 55 anni. Sosteneva che il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorresse dalla pubblicazione, il 3 settembre 2005, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disciplina italiana sulla diversa età pensionabile tra uomini e donne. Dopo il rigetto della CTP, la CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello, considerando tempestiva l’istanza. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che il termine decorresse dal pagamento dell’imposta, non dalla pronuncia europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo di B.A. Ha stabilito che il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia: l’istanza del 28 aprile 2009 era quindi tardiva rispetto ai versamenti effettuati in relazione alla cessazione del rapporto nel 2000. Non è stata riconosciuta rilevanza al principio dell’overruling, poiché la pronuncia europea non riguardava una regola processuale né il termine per presentare la domanda. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, dato che l’orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione si era consolidato dopo la proposizione del ricorso originario.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario.
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell’imposta, anche quando la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione venga dichiarata successivamente dalla Corte di giustizia. La pronuncia europea non fa ripartire né sposta il termine.
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Quando, dopo la cassazione della decisione impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per le domande di rimborso tributario, il termine nazionale di decadenza va calcolato dalla data del versamento indebito, non dalla successiva decisione europea che dichiari incompatibile con il diritto dell’Unione la disciplina applicata.
- Il fatto che il tributo sia stato riscosso in contrasto con il diritto dell’Unione, o che la disciplina sia successivamente interpretata con effetti retroattivi, non elimina di per sé i termini nazionali di decadenza e prescrizione: la domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge tributaria applicabile.
- La scadenza del termine di rimborso consolida il rapporto tributario e impedisce di rimetterlo in discussione; secondo la decisione, l’applicazione di un termine nazionale di decadenza è compatibile con il diritto dell’Unione.
- Una pronuncia della Corte di giustizia che incide sulla disciplina sostanziale applicabile non costituisce, per questo solo fatto, un overruling processuale idoneo a spostare retroattivamente il termine per presentare la domanda di rimborso.
- In cassazione, se la decisione impugnata viene cassata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può definire direttamente il merito della controversia.
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