Sentenza del 05/10/2016 n. 19850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sull’incentivo all’esodo, domandando l’aliquota ridotta alla metà alla luce dell’ordinanza della Corte di giustizia UE del 16 gennaio 2008, che aveva rilevato la discriminazione fondata sul sesso nell’accesso al beneficio. L’istanza di rimborso era stata respinta dall’Amministrazione con provvedimento notificato il 23 novembre 2009; la data di presentazione dell’istanza e l’anno delle ritenute non sono indicati nel testo. L’Agenzia ha impugnato la decisione della CTR dell’Abruzzo n. 86/04/12, depositata l’11 dicembre 2012, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: la richiesta doveva essere presentata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla trattenuta, e non poteva essere assoggettata al termine di prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF sull’incentivo all’esodo doveva essere richiesto entro 48 mesi dalla trattenuta, anche se la maggiore imposizione derivava da una norma nazionale successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE; il termine non decorre dalla pronuncia della Corte di giustizia. La scadenza consolida il rapporto tributario e non è sostituita dalla prescrizione decennale. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, che aveva riformato il rigetto di primo grado e ritenuto applicabile la prescrizione decennale, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, senza ulteriori accertamenti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, poiché la giurisprudenza applicata si era consolidata dopo la proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Secondo le sezioni Unite di questa Corte (n. 13676/2014; conf. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3793), la domanda di rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata dal datore di lavoro sull'incentivo all'esodo in base alla norma del TUIR successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve comunque essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della sentenza.
Per il rimborso delle ritenute IRPEF il termine di decadenza è di 48 mesi dalla data della trattenuta. La successiva pronuncia europea che rileva il contrasto della disciplina fiscale con il diritto UE non fa ripartire né sposta il termine.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Conclusivamente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La decadenza prevista dalla disciplina tributaria per chiedere un rimborso si applica anche quando l’indebito dipende dal contrasto della norma fiscale con il diritto dell’Unione o da una pronuncia successiva che ne estende retroattivamente il beneficio.
- Per le maggiori ritenute sull’incentivo all’esodo considerate in questa decisione, la domanda di rimborso va presentata entro 48 mesi dalla trattenuta: attendere la pronuncia europea non consente di far decorrere un nuovo termine.
- Una volta scaduto il termine di rimborso, il rapporto tributario si consolida e non può essere riaperto invocando il termine ordinario di prescrizione decennale.
- Il diritto UE non esclude in via generale termini nazionali di decadenza per le richieste di rimborso, purché tali termini siano applicati nel rispetto delle regole pertinenti.
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