Sentenza del 05/10/2016 n. 19845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il silenzio-diniego dell’Ufficio sull’istanza della C.A. s.n.c. di rimborso di maggiori somme versate per imposte sui redditi e IVA, dopo il pagamento di una cartella in pendenza di un precedente contenzioso e la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 69/1989. La CTR della Lombardia, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso per gli effetti preclusivi della definizione, aveva riconosciuto il rimborso e gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale. L’Agenzia ha sostenuto che la norma mantiene fermi i versamenti già eseguiti e impedisce di rimborsarli, anche se derivanti da riscossione coattiva; il secondo motivo dell’Agenzia contestava inoltre il riconoscimento degli interessi anatocistici e il relativo regime. In via incidentale, la società ha censurato il termine iniziale degli interessi legali, sostenendo che dovessero decorrere dal versamento anziché dalla domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: l’art. 14 del D.L. n. 69/1989 mantiene fermi i versamenti d’imposta già eseguiti e tale previsione comprende anche quelli effettuati in seguito a una cartella, benché non spontanei. La norma attribuisce benefici al contribuente che presenta la dichiarazione integrativa, ma non consente il rimborso dei pagamenti pregressi. Il secondo motivo dell’Agenzia sugli interessi è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di omessa o insufficiente motivazione non conteneva il necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
Sebbene la fattispecie normativa sopra riportata non integri un'ipotesi di condono strictu sensu essa tuttavia comporta per il contribuente che se ne è avvalso determinati benefici (come l'esenzione da alcuni controlli, ove ricorrano le condizioni sopra indicate) che giustificano la salvezza degli intervenuti pagamenti, peraltro espressamente prevista dalla norma.
La disciplina della dichiarazione integrativa non costituisce necessariamente un condono in senso tecnico, ma concede benefici al contribuente alle condizioni previste e, al contempo, conserva i versamenti d’imposta già effettuati. La salvezza opera anche per somme pagate a seguito di cartella, non soltanto per pagamenti spontanei, e impedisce di ottenerne il rimborso.
Art. 366-bis c.p.c.
La formulazione della censura l'art. 360 c.p.c., ex n. 5, per le cause ancora ad esso soggette, deve contenere infatti un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all'incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
Per le impugnazioni soggette alla norma, una censura di omessa o insufficiente motivazione deve includere un momento di sintesi che identifichi con precisione i fatti e gli elementi probatori rilevanti e spieghi perché la motivazione sarebbe inadeguata; in difetto, il motivo è inammissibile.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Quando, dopo la cassazione della decisione impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.
Massime di principio
- Quando una norma di definizione o regolarizzazione fiscale dispone che restano fermi i versamenti già eseguiti, la previsione può comprendere anche somme riscosse coattivamente tramite cartella: la natura non spontanea del pagamento non basta a renderlo rimborsabile.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa che attribuisce benefici fiscali non comporta, di per sé, il diritto di recuperare pagamenti precedenti che la disciplina applicabile mantiene espressamente acquisiti all’Erario.
- In un ricorso per cassazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c., la censura di omessa o insufficiente motivazione deve contenere un momento di sintesi specifico e autosufficiente; la sua mancanza comporta l’inammissibilità del motivo.
- Se la Corte accoglie un motivo che definisce la controversia e non servono ulteriori verifiche di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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