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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19847 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza della CTR della Sicilia n. 76/30/12, depositata il 24 aprile 2012, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR aveva riconosciuto a M.A. il diritto all’agevolazione fiscale sugli incentivi all’esodo volontario, consistente nel dimezzamento dell’IRPEF, in applicazione del principio di parità di trattamento sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 21 luglio 2005, causa C-204/04, e aveva escluso l’applicabilità del termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi: ha rilevato preliminarmente che non era stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, poiché mancava in atti l’avviso di ricevimento necessario a provare il perfezionamento della notificazione e, quindi, l’instaurazione del contraddittorio. La mancata costituzione dell’intimato non consentiva di superare tale carenza; non era possibile concedere un termine per depositare l’avviso né disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La decisione impugnata della CTR resta pertanto ferma, senza che la Cassazione abbia deciso nel merito la questione dell’agevolazione fiscale. Nulla sulle spese, poiché M.A. non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.), richiesta dalla legge in funzione di prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, del presupposto per l'instaurazione del contraddittorio.

    Nella notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio.

  • Art. 140 c.p.c.

    l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.), richiesta dalla legge in funzione di prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, del presupposto per l'instaurazione del contraddittorio.

    Quando la notificazione segue le formalità dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata che ne dà notizia e il relativo avviso di ricevimento servono a dimostrare il perfezionamento della notificazione.

  • Art. 291 c.p.c.

    non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

    Nel caso deciso, la mancanza dell’avviso di ricevimento non poteva essere rimediata disponendo la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

  • Art. 379 c.p.c.

    Non risulta però prodotto in atti, nè depositato successivamente (nè consegnato all'udienza di discussione, ex art. 379 c.p.c.), l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione

    La Corte rileva che l’avviso di ricevimento non era stato prodotto neppure all’udienza di discussione; la norma è richiamata rispetto alla possibilità di depositare il documento in quella sede.

Massime di principio

  • Chi propone un ricorso per cassazione notificato a mezzo posta deve produrre l’avviso di ricevimento, perché è la prova del perfezionamento della notificazione e dell’instaurazione del contraddittorio.
  • Se l’avviso di ricevimento manca e il destinatario non si è costituito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile; nel caso deciso non era consentito assegnare un termine per integrare la documentazione né rinnovare la notificazione.
  • L’inammissibilità per un vizio preliminare di notificazione impedisce l’esame dei motivi di merito: la pronuncia non stabilisce quindi, in questa sede, se l’agevolazione fiscale o il termine di decadenza fossero corretti.

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