Cassazione Civile, Ordinanza n. 00189/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di prestito chirografario e da un conto corrente di corrispondenza intestati alla società debitrice principale, assistiti da fideiussioni prestate da sei garanti. I ricorrenti avevano chiesto di accertare la nullità dei rapporti bancari per applicazione di interessi superiori al tasso soglia e per capitalizzazione degli interessi, nonché la conseguente nullità delle garanzie fideiussorie, con domanda restitutoria delle somme indebitamente percepite. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione i fideiussori censurano la sentenza con sette motivi: 1) illegittima anatocismo/capitalizzazione degli interessi; 2) erronea esclusione dell’usurarietà per mancata sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; 3) indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e contestazione delle istruzioni di Banca d’Italia; 4) vessatorietà della clausola risolutiva espressa; 5) nullità/inefficacia delle fideiussioni per nullità del rapporto garantito; 6) mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio contabile; 7) mancata ammissione delle prove orali e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla legittimità della capitalizzazione per il periodo anteriore al 1° gennaio 2014 e non illustrava specificamente i fatti rilevanti; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, ai fini dell’usura, interessi corrispettivi e moratori vanno valutati separatamente e non sommati; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, confermando che per i rapporti anteriori al 1° gennaio 2010 la commissione di massimo scoperto va considerata con verifiche separate e non secondo la tesi dei ricorrenti; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e mancato confronto con la ratio sull’assenza di vessatorietà della clausola risolutiva espressa; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la censura sulla nullità delle fideiussioni non si confrontava con la ratio della validità del rapporto sottostante e con la conseguente preclusione delle istanze istruttorie; ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulla CTU e sulle prove orali per difetto di specificità, mancanza di allegazioni decisive e richiesta di accertamenti esplorativi. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 117 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993)
richiamato nel primo motivo come parametro della disciplina degli interessi bancari; la Corte non accoglie la censura perché non specificamente riferita alla fattispecie concreta
art. 120, comma 2, T.U.B. (D.Lgs. 385/1993)
la Corte richiama che la novella del 2013 opera dal 1° gennaio 2014 e che la concreta efficacia era subordinata alla delibera CICR
art. 1, comma 629, L. n. 147/2013
richiamato come fonte della modifica dell’art. 120 T.U.B., non retroattiva
richiamato come ulteriore intervento normativo collegato all’attuazione della disciplina sull’anatocismo
richiamati per la disciplina del tasso soglia usurario
richiamato in tema di usura e nullità della clausola interessi
richiamato quale norma di nullità contrattuale invocata contro la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e alle pattuizioni bancarie
richiamato nel quarto motivo, senza specifica pertinenza nella decisione
richiamato nel quarto motivo, senza specifica pertinenza nella decisione
la Corte conferma che la clausola risolutiva espressa non è stata dimostrata come vessatoria
richiamati dai ricorrenti sulla validità/efficacia della fideiussione; la censura è dichiarata inammissibile
la Corte lo utilizza come parametro di specificità del ricorso per cassazione e di autosufficienza delle censure
richiamato per delimitare i vizi deducibili e per escludere censure meramente slegate dai motivi tipizzati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la motivazione è sindacabile solo nel perimetro del "minimo costituzionale"
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale della decisione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili motivi generici, astratti o privi di collegamento con la fattispecie concreta.
- In materia di anatocismo bancario, la legittimità della capitalizzazione va valutata in relazione al periodo temporale di riferimento e alla concreta operatività della disciplina sopravvenuta, che non può essere applicata retroattivamente se non previsto.
- Ai fini della verifica dell’usura, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non vanno sommati in un unico tasso complessivo, ma valutati separatamente rispetto ai relativi parametri di confronto.
- Per i rapporti bancari anteriori al 1° gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto va considerata secondo il criterio della separata comparazione con la relativa soglia, non mediante una sommatoria indistinta con gli interessi.
- La doglianza sulla vessatorietà di una clausola contrattuale deve indicare in modo preciso il contenuto della clausola, il contesto applicativo e la ragione giuridica della sua abusività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Le fideiussioni non possono essere dichiarate nulle per il solo fatto che il garante contesti il rapporto sottostante, se la censura non attacca puntualmente la ratio che ha escluso l’invalidità di quel rapporto.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere richiesta per supplire a carenze di allegazione o di prova della parte, né può essere usata in funzione meramente esplorativa; per essere ammissibile deve essere ancorata a fatti specifici e controversi.
- La mancata ammissione di prove orali è censurabile solo se il ricorrente indica con precisione i capitoli di prova, la tempestività della richiesta e la decisività del mezzo istruttorio.
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