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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00153/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una cliente nei confronti dell'istituto di credito, nella quale venivano dedotte, da un lato, questioni processuali relative al deposito telematico della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e alla richiesta di rimessione in termini per un asserito malfunzionamento del sistema; dall'altro, la pretesa di far valere diritti o ragioni riferibili a un conto corrente intestato alla madre, chiuso da oltre quindici anni prima dell'introduzione della causa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo non provata l'anomalia del sistema informatico che avrebbe impedito il tempestivo deposito e ritenendo inoltre insussistente la legittimazione dell'attrice rispetto alle pretese sul conto materno, per mancanza di continuità tra il conto originario e quello successivo. In Cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 153 c.p.c. per il mancato accoglimento della remissione in termini, sostenendo che il deposito fosse comunque completato con la seconda PEC e che le anomalie del sistema non fossero imputabili al difensore; con il secondo si deduceva la violazione degli artt. 88, 92, 116 e 210 c.p.c. per non aver disposto la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento dell'ordine di esibizione nei confronti della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva negato in astratto la possibilità di deposito in più fasi, ma aveva escluso che fosse provata la causa non imputabile dell'asserita anomalia informatica; inoltre, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte, gli effetti del deposito si consolidano solo con la quarta PEC di accettazione dell'atto. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il controllo di legittimità è limitato al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Non essendosi costituita la controparte, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone la dimostrazione di una causa non imputabile; la mera allegazione della tempestività del deposito o del completamento tecnico dell'invio non basta se non si prova l'anomalia del sistema e la sua incidenza non imputabile sull'esito del deposito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    È richiamato come base del termine per il deposito della seconda memoria, rispetto al quale si discute della tempestività del deposito telematico.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ne ravvisi una violazione idonea a fondare il sindacato di legittimità sulla compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel motivo sulle spese, ma non ritenuto parametro idoneo a superare la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordine di esibizione, ma non idoneo a fondare il diritto alla compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 33921 del 2024

    Richiamata per affermare che il deposito telematico può avvenire in più fasi quando la busta informatica eccede il peso consentito.

  • Cass., Sez. U, n. 28403 dell'11/10/2023

    Richiamata per affermare che gli effetti del deposito si consolidano solo con l'invio della quarta PEC, cioè con la comunicazione di avvenuta accettazione dell'atto.

  • Cass., Sez. VI - III, n. 24502 del 17/10/2017

    Richiamata per ribadire che il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato al divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del fatto processuale.
  • In tema di deposito telematico, l'eventuale articolazione dell'invio in più fasi non esonera la parte dall'onere di provare che l'irregolarità o l'anomalia sia dipesa da una causa non imputabile e abbia effettivamente impedito il perfezionamento del deposito.
  • Gli effetti del deposito telematico si consolidano soltanto con il completamento della sequenza di accettazione del sistema, secondo il regime delle comunicazioni previste dal processo civile telematico.
  • La rimessione in termini richiede la prova rigorosa dell'evento impeditivo non imputabile, non essendo sufficiente la mera allegazione della tempestività del tentativo di deposito.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in Cassazione è censurabile solo se le spese vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • L'accoglimento di un'istanza istruttoria, come un ordine di esibizione, non comporta di per sé un obbligo di compensare le spese, se non ricorrono i presupposti di legge o la valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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