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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00151/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce dall'azione proposta dalla procedura concorsuale per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., di pagamenti effettuati alla controparte nel periodo sospetto, con conseguente condanna alla restituzione di una somma di denaro. In appello la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo alla società accipiente. La procedura ha quindi ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia su varie eccezioni processuali, tra cui inesistenza dell'atto di appello, difetto di rappresentanza, asserito ius novorum e giudicato interno; 2) nullità/motivazione apparente sulla specificità dei motivi di appello; 3) violazione delle preclusioni sulle prove, per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità di documenti prodotti in appello; 4) omesso esame e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che gli indizi (insoluti, protesti, segnalazioni, modalità di pagamento, notizie di stampa) dimostrassero la scientia decoctionis; 5) falsa applicazione degli artt. 67 l.fall., 2727-2729 e 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe inteso l'effettività della conoscenza in senso troppo rigoroso, anziché come conoscibilità secondo prudenza e diligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alle questioni processuali, affermando tra l'altro che l'omessa pronuncia riguarda questioni di merito e non eccezioni processuali, che la rinnovazione della notifica dell'appello non integra sanatoria di un atto inesistente, che il difetto di rappresentanza non può essere dedotto per la prima volta in cassazione e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare il contenuto dei motivi di appello denunciati come generici. Ha inoltre ritenuto corretto il rigetto delle produzioni documentali in appello per violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., e ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione delle presunzioni perché dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del merito. Quanto al quinto motivo, ha ribadito che, in revocatoria fallimentare, la curatela deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, ma la valutazione degli indizi resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata. La ricorrente è stata condannata anche alle spese, distratte in favore dei difensori della controparte ex art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    l'azione revocatoria fallimentare richiede la prova, a carico della procedura, della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo accipiente; tale conoscenza può essere dimostrata anche per presunzioni, ma non può essere meramente potenziale.

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve contenere motivi specifici e circostanziati; in cassazione il ricorrente che ne deduca la violazione deve riportare il contenuto dei motivi asseritamente generici.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    "non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"

    nel giudizio di appello, per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è vietata la produzione di nuovi documenti salvo prova della non imputabilità della mancata produzione nel primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non di questioni o eccezioni processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso di specie la censura è stata reputata inammissibile o infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o nega il prudente apprezzamento nei casi previsti, non quando si contesta il peso dato alle prove.

  • art. 2697 c.c.

    è violato solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove offerte.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la selezione degli indizi e il giudizio inferenziale spettano al merito se logicamente motivati.

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo in relazione alla doglianza sulle preclusioni istruttorie, senza una specifica affermazione di principio autonoma.

  • l. n. 353 del 1990

    richiamata per il sistema di preclusioni processuali in tema di rappresentanza processuale.

  • l. n. 354 del 1995

    richiamata per il sistema di preclusioni processuali in tema di rappresentanza processuale.

  • l. n. 386/1990

    richiamata dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento del motivo sulle presunzioni, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • l. n. 223/1991

    richiamata dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento del motivo sulle presunzioni, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 93 c.p.c.

    le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare, la procedura che agisce per l'inefficacia dei pagamenti deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo al terzo beneficiario, non essendo sufficiente una mera conoscibilità astratta o potenziale.
  • La prova della scientia decoctionis può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro selezione e la valutazione del ragionamento inferenziale appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione se sorrette da motivazione logica.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di eccezioni processuali o questioni di rito; per tali profili la censura va veicolata con i motivi corrispondenti alla violazione della norma processuale pertinente.
  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., comma 3, la produzione di nuovi documenti è preclusa salvo prova che la parte non abbia potuto produrli nel primo grado per causa a sé non imputabile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In cassazione la censura di genericità dei motivi di appello richiede che il ricorrente riporti specificamente il contenuto dei motivi asseritamente non specifici, in ossequio al principio di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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