Cassazione Civile, Ordinanza n. 00152/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia origina dalla domanda della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, che chiedeva dichiararsi inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., quattro pagamenti eseguiti tra il 27 aprile e il 22 maggio 2009 in favore di un proprio creditore, con condanna alla restituzione di € 43.455,01. Secondo la procedura, i pagamenti erano stati effettuati nel periodo sospetto e il creditore avrebbe conosciuto lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile da una pluralità di indizi: andamento dei rapporti commerciali, ritardi nei pagamenti, protesti, assegno non onorato, segnalazioni in CAI e Centrale Rischi, notizie di stampa e procedure esecutive. La Corte d'appello aveva però ritenuto non provata la scientia decoctionis in capo all'accipiens, valorizzando la mancanza di prova su ciascun indice e la non significatività degli elementi dedotti. In cassazione la procedura ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione delle norme su presunzioni, onere della prova e revocatoria fallimentare, assumendo che la Corte avesse richiesto la conoscenza effettiva anziché la mera conoscibilità; 4) omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione di ulteriori elementi indiziari e della disciplina sugli assegni scoperti. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso l'improcedibilità del ricorso, rilevando che il deposito telematico per l'iscrizione a ruolo era stato tempestivamente effettuato, nonostante la necessità di un successivo reiterato deposito per un malfunzionamento del sistema. Ha poi ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la sentenza d'appello non presentava una motivazione apparente o incomprensibile, ma conteneva un percorso argomentativo sufficiente a rendere comprensibile la decisione; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva esaminato i motivi di gravame e li aveva respinti nel merito. Quanto ai motivi terzo e quarto, li ha ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili: ha ribadito che, nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la procedura deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo, prova che può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; tuttavia, la valutazione degli indizi e la loro idoneità a fondare la presunzione spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. Ha inoltre chiarito che non sussiste violazione dell'art. 115 c.p.c. quando si censura soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove, né dell'art. 2697 c.c. quando la doglianza investe la valutazione del materiale probatorio e non l'erronea attribuzione dell'onere della prova. Infine, ha affermato che, in mancanza di prova del mantenimento della richiesta istruttoria in appello, non può lamentarsi il mancato esame della prova testimoniale; e che la documentazione richiamata dalla ricorrente non smentiva l'accertamento della Corte d'appello. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
"declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2 l.fall."
Nell'azione revocatoria fallimentare la procedura che agisce per far dichiarare inefficaci i pagamenti deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore in capo al terzo accipiens; tale conoscenza può essere dimostrata anche per presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o logicamente irriducibile; non è sufficiente la sola presenza di errori o imprecisioni nel richiamo di precedenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale denunciato per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda, eccezione o motivo; non ricorre quando il motivo di appello è esaminato e respinto nel merito.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La prova presuntiva richiede indizi idonei, secondo gravità, precisione e concordanza, a consentire al giudice di ritenere provato il fatto ignoto; la selezione degli indizi e il ragionamento inferenziale appartengono al giudizio di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesta il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 134 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura di motivazione, senza specifica autonoma ratio decidendi accolta.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 8 bis l. 386/1990
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina applicativa degli assegni senza copertura e alle comunicazioni bancarie.
art. 10 l. 386/1990
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il mancato pagamento dell'assegno avrebbe dovuto emergere come indice della crisi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti, la procedura che agisce in giudizio deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo accipiens; la prova può essere raggiunta anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della rilevanza degli indizi e la costruzione del ragionamento presuntivo appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile e non apparente.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice utilizza prove mai introdotte in causa o acquisite al di fuori dei poteri riconosciutigli.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata; non quando la censura riguarda il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte.
- La deduzione in cassazione del mancato esame di una prova testimoniale richiede la dimostrazione di aver reiterato la relativa richiesta nel giudizio di appello fino alla precisazione delle conclusioni.
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