Cassazione Civile, Ordinanza n. 14429/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento catastale con cui, all'esito della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, rideterminava in aumento la classe e la rendita di un immobile di proprietà della contribuente sito in una microzona di Roma ritenuta caratterizzata da significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale. La CTR Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e annullato l'atto per difetto di motivazione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione della disciplina sulla motivazione degli avvisi catastali. La contribuente, con ricorso incidentale, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per nullità/inesistenza della notifica, effettuata a mezzo operatore postale privato e, comunque, tardivamente rispetto al termine lungo di impugnazione; deduceva inoltre omessa pronuncia su tale eccezione e censurava la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondato il rilievo di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per tardività della notificazione. Ha accertato che l'appello era stato consegnato alla contribuente il 17 febbraio 2017, mentre il termine lungo di impugnazione, computata la sospensione feriale, scadeva il 4 febbraio 2017. Ha quindi dichiarato inammissibile l'appello di merito e cassato senza rinvio la sentenza della CTR, perché il processo di appello non avrebbe potuto proseguire; sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e il motivo del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, con compensazione delle spese di merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
norma posta a base del procedimento di revisione del classamento catastale nelle microzone con significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale.
richiamato come parametro sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma la censura principale è stata assorbita.
norma richiamata dalla ricorrente principale in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
invocato per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
parametro del motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
artt. 16 co. 2, 17 e 20 d.lgs. 546/1992
richiamati dalla contribuente per contestare la notificazione dell'appello nel processo tributario.
richiamati in relazione alle modalità di notificazione e ai vizi dell'atto notificato.
art. 4 co. 1 lett. a) d.lgs. 261/1999
richiamato per la disciplina dei servizi postali e della riserva di notificazione.
richiamato dalla contribuente in tema di spese processuali nel giudizio tributario.
richiamato per la censura sulla compensazione delle spese.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
richiamato per affermare che la nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma ciò non incide sulla verifica della tempestività.
richiamato quale termine lungo per impugnare in mancanza di notifica della sentenza.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato per il rinvio ai termini di impugnazione nel processo tributario.
richiamato per la disciplina dei termini di impugnazione e la conseguente inammissibilità dell'appello tardivo.
richiamato per la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva proseguire nel grado di appello.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ritenuto non applicabile alla soccombente perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello deve essere verificata d'ufficio ed è onere dell'appellante dimostrare il rispetto del termine perentorio di impugnazione.
- Quando la notificazione di un atto giudiziario è eseguita, nel periodo normativamente rilevante, tramite operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo, la notificazione è nulla e non inesistente; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina la necessità di accertare la tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta privata, non rileva la sola data di spedizione/consegna del plico all'operatore, ma occorre la prova della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, quale momento di certezza legale della notificazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, trattandosi di termine perentorio posto a tutela di interessi indisponibili.
- Accertata l'inammissibilità dell'appello, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva proseguire e il giudizio resta definito dalla decisione di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14364/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14384/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14394/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14396/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14398/2022 del 06/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →