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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14429/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento catastale con cui, all'esito della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, rideterminava in aumento la classe e la rendita di un immobile di proprietà della contribuente sito in una microzona di Roma ritenuta caratterizzata da significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale. La CTR Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e annullato l'atto per difetto di motivazione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione della disciplina sulla motivazione degli avvisi catastali. La contribuente, con ricorso incidentale, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per nullità/inesistenza della notifica, effettuata a mezzo operatore postale privato e, comunque, tardivamente rispetto al termine lungo di impugnazione; deduceva inoltre omessa pronuncia su tale eccezione e censurava la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondato il rilievo di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per tardività della notificazione. Ha accertato che l'appello era stato consegnato alla contribuente il 17 febbraio 2017, mentre il termine lungo di impugnazione, computata la sospensione feriale, scadeva il 4 febbraio 2017. Ha quindi dichiarato inammissibile l'appello di merito e cassato senza rinvio la sentenza della CTR, perché il processo di appello non avrebbe potuto proseguire; sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e il motivo del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, con compensazione delle spese di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'appello deve essere verificata d'ufficio ed è onere dell'appellante dimostrare il rispetto del termine perentorio di impugnazione.
  • Quando la notificazione di un atto giudiziario è eseguita, nel periodo normativamente rilevante, tramite operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo, la notificazione è nulla e non inesistente; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina la necessità di accertare la tempestività dell'impugnazione.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta privata, non rileva la sola data di spedizione/consegna del plico all'operatore, ma occorre la prova della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, quale momento di certezza legale della notificazione.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, trattandosi di termine perentorio posto a tutela di interessi indisponibili.
  • Accertata l'inammissibilità dell'appello, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva proseguire e il giudizio resta definito dalla decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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