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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 69/30/11 del 21 dicembre 2011, che aveva confermato la legittimità degli avvisi relativi ai contributi consortili per il 2007. Con il primo motivo hanno dedotto l’insufficiente motivazione degli avvisi, ritenuti dalla CTR atti impositivi autonomamente impugnabili. Con il secondo hanno contestato che gravasse su di loro la prova dell’assenza di un beneficio fondiario diretto e specifico, sostenendo di avere contestato il piano di classifica e i criteri di riparto. Con il terzo hanno censurato il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, reputata esplorativa, affermando che fosse necessaria per dimostrare l’assenza di beneficio, anche in ragione delle caratteristiche altimetriche, idriche e geologiche dei terreni e delle opere di bonifica nella zona risicola interessata.

La decisione

La Cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 24 gennaio 2017 depositata il 10 febbraio 2017, ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo non è stato accolto: benché la CTR avesse errato nel ritenere non necessaria un’adeguata motivazione, aveva fondato la decisione anche su autonome ragioni fattuali — sufficienza degli elementi contenuti negli avvisi e assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa — non specificamente censurate; inoltre, i ricorrenti non avevano riprodotto nel ricorso il contenuto degli avvisi, impedendo il controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto: poiché i contribuenti non avevano specificamente impugnato, neppure incidentalmente, il piano di classifica o il piano di riparto, l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza faceva presumere il beneficio e spettava a loro fornire la prova contraria. La contestazione dell’assenza di beneficio non equivale, da sola, all’impugnazione del piano. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la CTU è uno strumento ausiliario del giudice, non può supplire all’onere probatorio della parte né essere disposta a fini esplorativi; la valutazione motivata della CTR non era sindacabile in Cassazione. I tre motivi incidentali condizionati del Consorzio sono rimasti assorbiti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di Cassazione, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Gli avvisi in oggetto, ancorchè trasmessi dal concessionario per la riscossione quale mero invito bonario di pagamento, fossero autonomamente impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 19 perchè contenenti tutti gli elementi identificativi di un vero e proprio atto di accertamento;

    Un atto denominato o trasmesso come invito bonario può essere impugnabile se, per il suo contenuto concreto, presenta gli elementi identificativi di un atto impositivo. La Cassazione non ha riesaminato questa statuizione, poiché i motivi incidentali del Consorzio sul punto sono stati assorbiti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    gli avvisi di pagamento in oggetto contenevano, ad ogni modo, tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti ad integrare una motivazione conforme al modello legale previsto, appunto per le cartelle di pagamento, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

    La motivazione degli atti è stata ritenuta comunque sufficiente in base agli elementi concretamente contenuti negli avvisi, valutati secondo il modello previsto per le cartelle di pagamento; tale ratio autonoma non era stata adeguatamente censurata in Cassazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    dalla cui articolata argomentazione si desume come il giudice di merito abbia ritenuto che gli avvisi di pagamento in questione recassero, in sostanza, adeguato richiamo tanto alle "ragioni giuridiche" quanto ai "presupposti di fatto" dell'imposizione, secondo quanto stabilito in via generale dalla L. n. 212 del 2000, art. 7.

    L’atto impositivo deve consentire di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto la CTR aveva ritenuto tali elementi presenti e la Cassazione non ha potuto verificare diversamente, anche per l’omessa riproduzione degli avvisi nel ricorso.

  • Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

    L’adozione degli strumenti consortili previsti dalla disciplina della bonifica, in particolare del piano di classifica, comporta una presunzione relativa di vantaggiosità dell’attività consortile per i fondi compresi nell’area d’intervento. Se il piano viene specificamente contestato, l’onere di provare il beneficio grava sul Consorzio; se non viene contestato, spetta al contribuente superare la presunzione.

  • Codice civile, art. 860

    La disciplina dei contributi consortili è stata richiamata insieme alle norme sulla bonifica. In presenza di un piano di classifica non specificamente impugnato, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza fonda la presunzione relativa del beneficio, che il consorziato può contrastare fornendo prova contraria.

  • Codice civile, art. 2697

    qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

    Il riparto dell’onere della prova dipende dalla contestazione del piano di classifica: se il consorziato lo impugna specificamente, il Consorzio deve provare il beneficio; se non lo impugna, il beneficio è presunto e il consorziato deve dimostrarne l’inesistenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

    Anche senza avere impugnato direttamente gli atti generali in sede amministrativa, il contribuente può provare nel giudizio tributario l’assenza del beneficio; se la prova è raggiunta, il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica illegittimo. La mera contestazione fattuale del beneficio, tuttavia, non equivale a una specifica impugnazione del piano e non elimina la presunzione.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell'atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente.

    Chi censura in Cassazione la motivazione o il contenuto di un atto tributario deve riportarne i passaggi rilevanti, così da consentire il controllo sulla censura senza ricostruzioni esterne al ricorso. L’omissione può rendere la doglianza inammissibile o comunque impedirne l’esame.

  • Codice di procedura civile, artt. 61-62 e 191-201

    la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, bensì mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito.

    La CTU serve ad assistere il giudice nella valutazione di questioni tecniche, ma non costituisce una prova che la parte possa invocare per colmare le proprie carenze probatorie. La sua ammissione dipende dalla valutazione del giudice di merito e non può avere funzione puramente esplorativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza, e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi.

    I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno funzione integrativa e sono esercitabili in presenza di un’obiettiva incertezza, non per sostituirsi alle parti nell’assolvimento dei rispettivi oneri di prova.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

    In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per i contributi di bonifica, l’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di un piano di classifica approvato fondano una presunzione relativa di beneficio. Se il contribuente non contesta specificamente il piano, deve provare che il proprio immobile non abbia ricevuto un beneficio diretto e specifico.
  • La contestazione dell’assenza di beneficio nel caso concreto non coincide automaticamente con l’impugnazione del piano di classifica o del piano di riparto. Per trasferire al Consorzio l’onere di provare il beneficio occorre una contestazione specifica dell’atto generale, anche incidentale nel giudizio tributario.
  • Il contribuente può comunque provare l’inesistenza del beneficio anche senza aver impugnato preventivamente gli atti generali; se la prova è raggiunta, il giudice tributario può disapplicare il piano illegittimo. L’onere probatorio resta però a carico del contribuente quando il piano non sia stato specificamente contestato.
  • Un avviso di pagamento può essere autonomamente impugnabile se il suo contenuto concreto integra un atto impositivo, anche se è presentato come invito bonario. La motivazione va valutata sul contenuto effettivo dell’atto e sulla possibilità per il destinatario di comprendere la pretesa e difendersi.
  • In Cassazione, chi contesta la motivazione o il contenuto di un avviso o di una cartella deve riprodurre nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto e censurare tutte le rationes decidendi autonome. In difetto, il controllo di legittimità può essere precluso.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per cercare prove mancanti o sostituire l’attività probatoria della parte. È ammissibile come ausilio del giudice per valutazioni tecniche, mentre i poteri istruttori d’ufficio nel processo tributario hanno carattere integrativo e non sovvertono l’onere della prova.

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