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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3562 - Corte di Cassazione

Operazione societarie - Liquidazione imposta di registro - Cessione di quote collegate - Riqualificazione dell'operazione societaria - Applicazione art. 20 DPR 131/86.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 91/31/13 del 5 luglio 2013, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di liquidazione. Con il primo motivo ha sostenuto che, poiché l’art. 176, comma 3, TUIR esclude dal vaglio antielusivo ai fini delle imposte dirette il conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, l’operazione non potesse essere considerata elusiva ai fini dell’imposta di registro. Con il secondo ha contestato l’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986, sostenendo che conferimento e cessione di quote producono effetti giuridici diversi dalla cessione d’azienda e richiamando gli artt. 23, 41 e 53 Cost. La Corte ha rilevato che la contestazione muoveva dall’erroneo presupposto che l’Ufficio avesse applicato una norma antielusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR e la liquidazione dell’imposta di registro. Ha chiarito che l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 non reprime l’elusione né richiede l’assenza di una causa economica: consente di qualificare l’atto o il collegamento negoziale in base alla loro natura intrinseca e agli effetti oggettivamente raggiunti. Pertanto, un conferimento di beni o d’azienda seguito dalla cessione delle quote, se gli atti sono collegati e realizzano nel loro insieme gli effetti di una vendita, può essere tassato come tale, anche se le parti hanno realmente voluto i negozi utilizzati. L’esclusione prevista dall’art. 176, comma 3, TUIR riguarda l’ambito delle imposte dirette e non impedisce la diversa qualificazione ai fini dell’imposta di registro. Spese del giudizio di cassazione compensate; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)

    Norma che semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il "collegamento" negoziale in ragione del loro "intrinseco". E cioè in ragione degli effetti "oggettivamente" raggiunti dal negozio o dal "collegamento" negoziale, come per es. può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se "collegati" potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare "oggettivamente" gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo.

    Ai fini del registro l’atto o più atti collegati vanno qualificati considerando la loro natura intrinseca e gli effetti oggettivamente realizzati, non soltanto la forma o il titolo scelti dalle parti. La disposizione è qualificatoria, non antielusiva: può operare anche quando i negozi sono effettivamente voluti e non simulati.

  • Art. 176, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L’esclusione dal vaglio antielusivo prevista per il conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione opera nel contesto delle imposte dirette. Non vincola la qualificazione dell’operazione ai fini dell’imposta di registro, che risponde alla distinta regola dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986.

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    l'istituto dell'"abuso del diritto" ora disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 bis, presuppone una mancanza di "causa economica" che non è invece prevista per l'applicazione del D.P.R. n. 131 cit., art. 20.

    L’abuso del diritto è distinto dalla riqualificazione prevista dall’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro: il primo presuppone, secondo il passaggio, la mancanza di causa economica; la seconda si fonda sugli effetti oggettivi dell’atto o del collegamento negoziale.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, come attestato dalla Corte nel dispositivo.

Massime di principio

  • Per l’imposta di registro, una pluralità di atti può essere valutata unitariamente quando sussiste un collegamento negoziale e gli atti, considerati nel loro insieme, producono un effetto finale assimilabile a una cessione. Il collegamento e l’effetto complessivo devono risultare dalla fattispecie concreta.
  • La riqualificazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 non equivale automaticamente a contestare abuso del diritto o simulazione: può riguardare negozi realmente voluti, poiché il criterio decisivo è l’effetto oggettivamente prodotto.
  • Una disciplina di favore o un’esclusione antielusiva prevista per le imposte dirette non si estende automaticamente all’imposta di registro. Occorre verificare la disciplina propria di ciascun tributo e la funzione della norma invocata.

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