Sentenza del 10/02/2017 n. 3571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Molise, sezione 4, n. 27/04/09, depositata il 29 gennaio 2009, che, in sede di giudizio riassunto dopo il precedente annullamento della Cassazione per mancato avviso d’udienza a P.E., aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 1982. L’atto rettificava la dichiarazione congiunta ai fini IRPEF e ILOR e determinava induttivamente il reddito, contestando l’inattendibilità della contabilità e valorizzando, tra l’altro, elementi relativi a un appalto e a un terreno. I contribuenti hanno formulato otto motivi, chiedendo la conferma della decisione di primo grado e l’annullamento dell’accertamento; hanno inoltre contestato la valutazione degli elementi contabili e il rilievo dei fatti esaminati in sede penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo. Ha giudicato inidonei gli schedoni separati a sostituire il libro giornale, che deve consentire una ricostruzione complessiva e cronologica dell’attività, e ha ritenuto che le irregolarità e gli elementi presuntivi raccolti giustificassero la rettifica anche in presenza di scritture formalmente tenute. Le contestazioni dei contribuenti, compresa quella relativa al processo penale, non hanno superato le valutazioni della CTR: il giudicato penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudizio tributario, nei limiti indicati dalla decisione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Ufficio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge. Non risultano indicati nel testo gli importi delle maggiori imposte accertate.
Norme richiamate
Art. 2729, comma 1, c.c.
In tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benchè l'art. 2729 c.c. , comma 1, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purchè sia preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.
La presunzione può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la valutazione di merito non è riesaminabile in cassazione se adeguatamente e logicamente motivata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
In tema di accertamento del reddito d'impresa, in caso di irregolarità formali delle scritture contabili gravi, e ripetute da rendere inattendibili i dati in essa esposti, è legittimo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, il ricorso al metodo induttivo nonchè l'impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (Sez. 5, Sentenza n. 1951 del 04/02/2015, Rv. 634165).
Irregolarità contabili gravi e ripetute, se rendono inattendibili i dati dichiarati, consentono l’accertamento induttivo e l’uso di informazioni comunque acquisite. La Corte ritiene inoltre ammissibile la rettifica analitico-induttiva anche con contabilità formalmente regolare, quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettano in dubbio completezza e fedeltà.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
In tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benchè l'art. 2729 c.c. , comma 1, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purchè sia preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.
Nel quadro richiamato dalla sentenza per gli accertamenti tributari, il carattere plurale della formulazione normativa non impone una pluralità di indizi: può bastare un unico elemento grave e preciso.
Art. 654 c.p.p.
Peraltro ai sensi dell'art. 654 (nell'ambito del giudizio tributario) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p. , comma 2;
L’assoluzione penale preclude un diverso accertamento nel giudizio civile o tributario solo se contiene un accertamento effettivo e specifico dell’insussistenza del fatto o della partecipazione; non basta un’assoluzione dovuta alla carenza di prove.
Art. 530, comma 2, c.p.p.
Peraltro ai sensi dell'art. 654 (nell'ambito del giudizio tributario) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p. , comma 2;
L’assoluzione pronunciata perché mancano prove sufficienti non produce, secondo il principio richiamato, l’effetto preclusivo proprio dell’accertamento positivo che il fatto non sussiste o che l’imputato non vi ha partecipato.
Art. 652 c.p.p.
inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. , nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
L’assoluzione perché il fatto non costituisce reato non vincola di per sé il giudice civile nella valutazione dei fatti: il giudice conserva piena autonomia di cognizione. La decisione richiama questo principio nel valutare la pretesa efficacia del processo penale nel giudizio tributario.
Art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è citata quale norma processuale la cui violazione, insieme a quelle degli artt. 31, 37 e 43 del medesimo decreto e dell’art. 101 c.p.c., aveva determinato il precedente annullamento della sentenza regionale per mancato avviso dell’udienza a P.E.; non è oggetto di un’autonoma interpretazione nella decisione qui riassunta.
Art. 31 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata, insieme ad altre norme processuali, nel precedente annullamento per mancato avviso dell’udienza a P.E.; la sentenza in esame non ne svolge una distinta interpretazione.
Art. 37 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata, insieme ad altre norme processuali, nel precedente annullamento per mancato avviso dell’udienza a P.E.; la sentenza in esame non ne svolge una distinta interpretazione.
Art. 43 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata, insieme ad altre norme processuali, nel precedente annullamento per mancato avviso dell’udienza a P.E.; la sentenza in esame non ne svolge una distinta interpretazione.
Art. 101 c.p.c.
La disposizione è richiamata nel precedente annullamento della sentenza regionale per il mancato avviso dell’udienza a P.E.; la sentenza qui decisa non ne offre un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- La contabilità d’impresa deve permettere una ricostruzione unitaria e cronologica delle operazioni. Documenti separati o fogli non organizzati non sostituiscono il libro giornale e possono concorrere a dimostrare l’inattendibilità delle scritture.
- L’Amministrazione può ricorrere all’accertamento induttivo quando irregolarità gravi e ripetute rendono inattendibili i dati contabili; può inoltre rettificare singoli componenti anche con contabilità formalmente regolare, se presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettono in dubbio completezza e fedeltà.
- Una presunzione tributaria non richiede necessariamente più indizi: può basarsi su un solo elemento, purché grave e preciso. La valutazione del giudice di merito resta ferma in cassazione se è adeguatamente motivata e priva di contraddizioni logiche.
- L’esito assolutorio del processo penale non esclude automaticamente l’accertamento tributario. Occorre verificare la ragione dell’assoluzione e se vi sia un accertamento effettivo e specifico dell’insussistenza del fatto o della partecipazione; la mera insufficienza di prove non vincola il giudice tributario.
- Le contestazioni in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e con gli elementi sui quali essa si fonda; deduzioni generiche o mere contestazioni di fatto non sono sufficienti a superare l’accertamento di merito.
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