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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3588 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.M.S. ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR delle Marche n. 33/02/2009, depositata il 13 febbraio 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La controversia riguardava l'avviso di accertamento IRPEF per il 2000, emesso sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza: il reddito era stato attribuito al ricorrente quale partecipante, insieme a B.P., a una società di fatto che avrebbe raccolto scommesse sportive tramite un'agenzia Internet point. In cassazione, D.M.S. contestava l'applicazione dell'accertamento unitario per le società, la ricostruzione del reddito sociale sulla base dei conti correnti dei soci e l'utilizzo delle operazioni bancarie come componenti positive di reddito ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che il Ministero dell'economia e delle finanze era privo di legittimazione sostanziale e processuale, essendo l'Agenzia delle Entrate l'unica legittimata passiva dopo la sua istituzione e operatività dal 1° gennaio 2001; il ricorso è quindi inammissibile nella parte proposta contro il Ministero. Anche i tre motivi rivolti contro la decisione della CTR sono stati dichiarati inammissibili, congiuntamente, perché privi della necessaria specificità e del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, depositata prima del 4 luglio 2009. Le spese seguono la soccombenza: D.M.S. è stato condannato a pagare Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    a tenore del quale "Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1;, 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo doveva concludersi con un quesito di diritto se riconducibile ai numeri 1-4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.; per il vizio di motivazione previsto dal numero 5, occorreva indicare chiaramente il fatto controverso o le ragioni dell'insufficienza. La mancanza di tali requisiti comportava l'inammissibilità.

  • Art. 360, primo comma, c.p.c.

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1;, 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

    La disposizione individua i tipi di vizi denunciabili in cassazione e, nel regime processuale applicato dalla sentenza, determina i requisiti di formulazione dei motivi: quesito di diritto per i vizi di cui ai numeri 1-4 e specifica indicazione del fatto controverso o delle carenze motivazionali per il numero 5.

  • Art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69

    applicabile, per espressa previsione dell'art. 58 della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009

    La disposizione transitoria stabilisce che l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. opera per i provvedimenti pubblicati o depositati dopo il 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 13 febbraio 2009, il requisito del quesito di diritto restava applicabile.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    La norma è indicata dal ricorrente in relazione alla contestazione dell'utilizzo delle operazioni bancarie nella ricostruzione del reddito. La Corte non ne esamina il merito, perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specificità e del quesito di diritto.

Massime di principio

  • La disciplina dei requisiti formali del ricorso per cassazione va individuata in base alla data di pubblicazione o deposito del provvedimento impugnato: per i provvedimenti anteriori al 4 luglio 2009 continuava ad applicarsi l'art. 366-bis c.p.c., anche se poi abrogato.
  • Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., non basta esporre una critica alla decisione: ciascun motivo deve essere ricondotto con chiarezza a uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c. e rispettare i requisiti specifici richiesti per quel vizio, altrimenti è inammissibile senza esame del merito.
  • Dopo l'istituzione e l'operatività dell'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2001, nelle controversie di sua competenza essa è l'unica legittimata passiva; il ricorso proposto anche contro il Ministero dell'economia e delle finanze è inammissibile nella parte relativa al Ministero.

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