Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 2 settembre 2010, che aveva dichiarato inammissibili i suoi due appelli contro la sentenza della CTP di Roma n. 100/16/2008. La controversia tributaria riguardava un avviso di accertamento IRPEF e addizionale regionale per il 1999, con maggior imponibile di Lire 440.861.000, attribuito al contribuente in relazione a ricavi non dichiarati dalla S. s.r.l. in liquidazione, società partecipata da lui per il 33,33%. Con un unico motivo, T.R. ha denunciato falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché nullità del procedimento e della sentenza: sosteneva che il termine perentorio di trenta giorni riguardasse la costituzione in giudizio dell’appellante, ma non il distinto deposito di copia dell’appello presso la segreteria della commissione che aveva pronunciato la sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando l’appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito di una sua copia presso la segreteria del giudice di primo grado deve essere effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di inammissibilità. Poiché gli appelli erano stati notificati il 14 settembre 2009 e le copie erano state depositate presso la segreteria della CTP soltanto il 12 maggio 2010, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR era corretta. Nessuna condanna alle spese in cassazione, poiché l’Agenzia non aveva svolto attività difensiva mediante controricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, commi 1 e 2

    In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, seconda parte, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, dev'essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem".

    Il deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata è soggetto al termine perentorio di trenta giorni. Se l’adempimento è tardivo, l’appello è inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1

    In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, seconda parte, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, dev'essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem".

    Il termine di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito è richiamato dall’art. 53 anche per il deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l’appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, occorre depositarne copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza entro trenta giorni; il deposito oltre termine comporta l’inammissibilità dell’appello.
  • La distinzione tra costituzione dell’appellante e deposito della copia presso il giudice di primo grado non esclude l’applicazione del termine perentorio di trenta giorni: secondo la Cassazione, tale termine si ricava dal rinvio normativo contenuto nell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.