Sentenza del 10/02/2017 n. 3576 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 quantificava in 766.435 euro, oltre sanzioni, le maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA. L'accertamento si basava sul PVC dell'Agenzia delle Dogane del 2 aprile 2003: la società aveva applicato indebitamente il regime del margine per autoveicoli acquistati intracomunitariamente, omesso le annotazioni e gli elenchi riepilogativi degli acquisti per settembre-dicembre 2002 e venduto ripetutamente le auto a prezzi pari o inferiori ai costi. In Cassazione la società ha contestato la legittimità dell'accertamento presuntivo, la sufficienza degli elementi utilizzati per desumere ricavi non dichiarati e la motivazione della percentuale di ricarico dell'8%; aveva inoltre sostenuto che le vendite sottocosto fossero una scelta commerciale per conquistare quote di mercato. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha chiesto la conferma dell'avviso o, in subordine, della decisione di primo grado.
La decisione
La CTP di Lecce, con sentenza del 21 aprile 2009, aveva accolto parzialmente il ricorso, applicato un ricarico dell'8% e riconosciuto il regime del margine. La CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce, aveva rigettato sia l'appello della società sia quello incidentale dell'Agenzia, confermando la decisione. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e confermato la sentenza d'appello: ha ritenuto legittimo desumere l'inattendibilità complessiva della contabilità e maggiori ricavi dalla vendita sottocosto protratta per almeno quattro anni, non adeguatamente giustificata dalla società; ha inoltre giudicato congrua e logicamente motivata la valutazione di merito dell'8%, senza ragioni per accogliere la richiesta dell'Agenzia di ripristinare l'accertamento. La contribuente è stata condannata a rifondere all'Agenzia 2.500 euro di spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l'accertamento del reddito d'impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o configgente con criteri di ragionevolezza; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
L'accertamento presuntivo è legittimo quando la contabilità, valutata nel suo complesso, risulta inattendibile o irragionevole. In tal caso l'Ufficio può ricostruire maggiori ricavi o minori costi mediante presunzioni semplici e spetta al contribuente fornire elementi idonei a contrastarle.
Codice civile, art. 2729
In tema di accertamento dei redditi, l'Amministrazione può procedere - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 - alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali "percentuali di ricarico" costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento.
Le percentuali di ricarico possono essere utilizzate per ricostruire il reddito, ma, essendo presunzioni semplici, devono poggiare su elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, su dati di comune esperienza e su un ragionamento esplicitato e verificabile.
Massime di principio
- Una condotta imprenditoriale ripetutamente antieconomica, come vendere sottocosto per più anni, può concorrere a rendere inattendibile nel complesso la contabilità e giustificare un accertamento presuntivo; una spiegazione commerciale generica, come la volontà di conquistare quote di mercato, non è necessariamente sufficiente a superare la presunzione.
- L'Ufficio può determinare i ricavi applicando percentuali di ricarico, ma deve fondare la scelta su elementi concreti e presunzioni qualificate, spiegando il metodo seguito in modo da consentire il controllo della sua logicità.
- Quando l'accertamento è fondato su presunzioni e la contabilità è giudicata inattendibile, il contribuente deve offrire elementi specifici e documentati che confutino i fatti presunti o giustifichino le anomalie riscontrate.
- La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella di merito sulla percentuale di ricarico se questa è sorretta da un ragionamento logico e giuridico riconoscibile e non vengono indicati elementi decisivi trascurati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3562 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3571 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3581 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3588 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3590 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →