Sentenza del 10/02/2017 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Provvedimento del Tribunale, di assegnazione di un credito disposta in seguito all'accertamento giudiziario del credito stesso - Applicabilità dell'imposta fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, dell’ordinanza del Tribunale che assegna un credito dopo che la sua esistenza è già stata accertata in un giudizio di cognizione. Il ricorrente contestava che l’atto fosse assoggettato all’imposta proporzionale prevista dall’art. 8, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo l’applicabilità dell’imposta fissa.
La decisione
È stato stabilito che l’assegnazione giudiziale non costituisce un nuovo credito quando serve a soddisfare un credito già accertato nel processo di cognizione. L’ordinanza non rientra quindi nell’art. 8, lettera b), ma nella lettera d) dello stesso articolo ed è assoggettata a imposta fissa di registro. Il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del trattamento fiscale da lui sostenuto; il testo fornito non indica ulteriori statuizioni su spese o rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 8, lettera b)
La previsione non si applica all’ordinanza che assegna somme per soddisfare un credito già accertato, poiché tale ordinanza non costituisce il credito.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 8, lettera d)
Di conseguenza l'ordinanza va assoggettata a imposta fissa di registro, non rientrando nella previsione dell'art. 8, lettera b) della Tariffa - Parte I, allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131, ma piuttosto alla lettera d) dello stesso art. 8.
L’ordinanza di assegnazione del credito già accertato ricade nella lettera d) dell’art. 8 e sconta l’imposta fissa di registro.
Massime di principio
- Quando l’esistenza del credito è già stata accertata in un giudizio di cognizione, la successiva ordinanza che ne assegna le somme per soddisfarlo ha funzione attuativa e non costitutiva di un nuovo credito.
- Ai fini del registro, l’ordinanza descritta va assoggettata a imposta fissa ai sensi dell’art. 8, lettera d), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non all’imposta prevista dalla lettera b).
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