Cassazione Civile, Ordinanza n. 11095/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dal Comune su un’istanza di rimborso parziale di IMU versata per gli anni 2013 e 2014 su un appartamento sito in Padova. L’immobile era stato in origine di proprietà esclusiva della de cuius; alla sua morte si era devoluto in parte al coniuge superstite e in parte ai figli, i quali, al decesso del padre, ne erano divenuti proprietari per l’intera quota già appartenuta a quest’ultimo. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, dopo la morte del de cuius, il coniuge superstite avesse acquistato ex lege il diritto di abitazione sulla casa familiare per la quota corrispondente alla proprietà del defunto, con conseguente soggettività passiva IMU pro quota; di qui il rigetto dell’appello principale del Comune e l’accoglimento dell’appello incidentale dei contribuenti sulle spese. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell’art. 540, comma 2, c.c. e dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, perché il diritto di abitazione del coniuge superstite non può sorgere quando l’immobile sia in comunione con terzi e non sia di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra i coniugi; 2) violazione della medesima disciplina per avere la CTR configurato un diritto di abitazione "parziario"; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere posto a carico del Comune un presupposto impositivo non provato; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’inammissibilità dell’appello del Comune per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione dei contribuenti sulla pretesa inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura, ritenendo che la procura speciale fosse inequivocabilmente rilasciata nell’interesse dell’ente. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. non sorge sulla casa familiare quando l’immobile sia in comproprietà con terzi: la tutela del coniuge superstite opera solo se l’abitazione era di proprietà esclusiva del de cuius oppure in comunione tra i coniugi. In tale ipotesi, quindi, il coniuge superstite non è soggetto passivo IMU per quella quota, e l’imposta grava solo sui comproprietari. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato rigettato perché l’appello del Comune era specifico a sufficienza nel processo tributario anche quando riproduca le difese già svolte in primo grado, purché risulti chiara la volontà di contestare la decisione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti contro il silenzio-rifiuto. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre i contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 540, comma 2, c.c.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare opera solo se l’immobile era di proprietà esclusiva del defunto o in comunione tra i coniugi; non opera quando il bene sia in comunione con terzi.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Individua anche il titolare del diritto reale di abitazione tra i soggetti passivi IMU; se il diritto sussiste ex art. 540, comma 2, c.c., l’IMU grava sul coniuge superstite.
art. 13, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
Fa rinvio alla disciplina che individua i soggetti passivi IMU, comprensivi del titolare del diritto reale di abitazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull’onere della prova, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in tema di spese di lite, ma il motivo è stato assorbito.
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’appello è ammissibile se contiene una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione della domanda e delle ragioni di censura; la riproposizione delle difese già svolte in primo grado può essere sufficiente.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata è logicamente incompatibile con la questione prospettata o ne comporta l’implicito rigetto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 384, comma 1, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei soccombenti incidentali, se dovuto.
Massime di principio
- Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare, previsto dall’art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile quando l’immobile sia in comproprietà con terzi estranei al rapporto coniugale; la tutela opera solo se il bene era del de cuius in proprietà esclusiva oppure in comunione tra i coniugi.
- Ai fini IMU, il titolare del diritto reale di abitazione è soggetto passivo dell’imposta; tuttavia, se il diritto ex art. 540, comma 2, c.c. non sorge perché manca il presupposto strutturale della proprietà esclusiva o della comunione tra coniugi, l’imposta non può essere imputata al coniuge superstite.
- Nel processo tributario l’appello è specifico quando, interpretato nel suo complesso, esprima in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado; non è necessaria una formulazione tecnicamente nuova o articolata delle censure, essendo sufficiente anche la riproposizione delle difese già svolte.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una domanda o eccezione indispensabile alla decisione; non sussiste quando la sentenza, decidendo nel merito, ne presupponga o comporti il rigetto implicito.
- Quando la causa è decisa in cassazione senza bisogno di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può pronunciare direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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