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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04059/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2004, seguito da cartelle di pagamento. In primo grado era stata accolta la tesi della contribuente sull'irritualità della notifica dell'avviso e, per effetto, erano state annullate le cartelle. In appello la decisione è stata riformata parzialmente: la CTR ha ritenuto valida la notifica dell'avviso, ma ha comunque esaminato il merito della pretesa tributaria, determinando un imponibile inferiore e affermando dovute IVA e imposte sui redditi. In Cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) tardività dell'appello dell'Ufficio; 2) giudicato interno sulla decadenza dal potere accertativo per omessa rituale notifica; 3) e 4) invalidità della notifica dell'avviso ex art. 140 c.p.c., per mancati tentativi di consegna ai soggetti dell'art. 139 c.p.c. e per difetti della relata; 5) insussistenza dei presupposti dell'imposizione, perché si sarebbe trattato di un'operazione isolata e non di attività abituale d'impresa. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta riconosciuta la validità della notifica dell'avviso, i motivi di impugnazione di quell'atto dovevano ritenersi tardivi, e denunciando inoltre motivazione apparente della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale della contribuente. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Cassando la sentenza limitatamente al motivo accolto, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, accertata la rituale notifica dell'avviso di accertamento, i termini per impugnarlo decorrono e l'atto diventa definitivo se non tempestivamente contestato; di conseguenza la successiva cartella può essere impugnata solo per vizi propri. È dunque errato che la CTR abbia esaminato nel merito la pretesa dopo avere riconosciuto valida la notifica dell'avviso.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello; la Corte ne esclude la violazione perché la prova della tempestività della notifica dell'appello è stata ritenuta sufficiente dagli atti richiamati dall'Agenzia.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. nel primo motivo, senza che la Corte vi ravvisi violazione.

  • art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare la decisione sul processo tributario; la Corte respinge il motivo con cui se ne deduceva la violazione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla ricorrente nel quadro delle nullità processuali; non ritenuto violato.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto giudicato interno; la Corte esclude l'acquiescenza per mancata impugnazione del capo presupposto.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il giudicato interno; la Corte afferma che non si era formato sul punto dedotto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio investisse anche il presupposto della decadenza.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato per sostenere la mancata riproposizione delle difese dell'Ufficio; la Corte esclude la decadenza dal diritto di farle valere.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte afferma che non si era formato giudicato sul capo dipendente dalla notifica.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla notificazione dell'avviso di accertamento; la Corte dichiara inammissibili le doglianze per difetto di specificità.

  • art. 139 c.p.c.

    Invocato per contestare i passaggi della notifica; la Corte osserva che il ricorso non trascriveva integralmente gli atti notificatori necessari al controllo.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma sulla notificazione per irreperibilità/rifiuto che la CTR ha ritenuto rispettata; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità e conferma, in ogni caso, che la ritualità della notifica comporta decorrenza dei termini di impugnazione.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla notifica; non determina accoglimento della censura.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla notifica; la Corte non ravvisa la violazione prospettata.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la disciplina della notifica degli atti tributari; la Corte non accoglie le censure della contribuente.

  • art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per contestare i presupposti dell'imposizione; la Corte dichiara inammissibile e comunque infondato il motivo.

  • art. 4 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato con riferimento alla qualifica di imprenditore e all'attività abituale; la Corte ribadisce che la valutazione dell'abitualità è accertamento di fatto.

  • art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la qualificazione del reddito d'impresa; la Corte ritiene legittimo l'apprezzamento della CTR sull'abitualità dell'attività.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità dei motivi contro un avviso divenuto definitivo; la Corte accoglie la tesi.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia per la tardività dell'impugnazione dell'avviso una volta validamente notificato; la Corte dà atto che, in tal caso, i termini decorrono e l'atto non è più contestabile nel merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato nel secondo motivo incidentale per motivazione apparente; il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure quando mirano in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre nullità processuali; la Corte respinge le doglianze principali e accoglie il motivo incidentale solo nei limiti dell'erronea applicazione del regime di impugnazione dell'avviso notificato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio deve riguardare un fatto storico decisivo e non la mera lettura di singoli elementi istruttori o questioni decise dal giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per spiegare che la rituale notifica assicura la conoscenza legale dell'atto e la possibilità di difesa.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nel medesimo passaggio sui diritti di difesa e di tutela giurisdizionale garantiti dalla notifica valida.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La rituale notifica di un avviso di accertamento determina la decorrenza del termine per impugnarlo; se il contribuente non lo contesta tempestivamente, l'atto diventa definitivo e la successiva cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri.
  • Il giudicato interno o la formazione della cosa giudicata su un capo della decisione si verifica solo per capi autonomi e non per questioni che costituiscono il necessario presupposto logico-giuridico di altri capi impugnati.
  • Nel ricorso per cassazione che contesti la regolarità di una notificazione, è necessario trascrivere con precisione gli atti e le relate rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di rivalutare singoli elementi istruttori o una diversa lettura della relata di notifica, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Ai fini IVA e imposte dirette, la riconducibilità di una cessione o di un'operazione a un'attività d'impresa abituale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e della corretta applicazione dei criteri giuridici.
  • Anche un'operazione unica può integrare esercizio di attività imprenditoriale se si inserisce in un'attività protratta nel tempo e non è di modeste proporzioni, secondo una valutazione concreta delle modalità dell'affare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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