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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23606/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi. In primo grado era stato riconosciuto il diritto delle docenti a un risarcimento per l'illegittima precarizzazione del rapporto, ma non la conversione in rapporto a tempo indeterminato; la Corte d'appello di Milano ha poi respinto il gravame delle lavoratrici. In cassazione le ricorrenti hanno articolato sei motivi: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 per il mancato riconoscimento della conversione del rapporto a tempo indeterminato; 2) violazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e dei criteri dell'art. 8 L. n. 604/1966 per la quantificazione dell'indennità, ritenuta erroneamente ancorata all'ultima retribuzione globale di fatto dell'anno successivo ai primi 36 mesi; 3) violazione della disciplina europea e nazionale sull'anzianità di servizio e delle regole di interpretazione del dispositivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse dato prevalenza al dispositivo del Tribunale rispetto alla motivazione in tema di progressione stipendiale; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. per la ritenuta decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi senza sospensione durante il rapporto a termine; 5) violazione dell'art. 4 L. n. 124/1999 e dell'art. 112 c.p.c. per il rigetto della domanda volta a far accertare, per alcuni contratti, la scadenza al 31 agosto anziché al 30 giugno; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di risarcimento proposta contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per il mancato recepimento della disciplina sovranazionale, ritenuta non esaminata correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei rapporti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione, la violazione delle norme sul contratto a termine non può mai comportare la conversione in rapporto a tempo indeterminato. Ha respinto il secondo motivo affermando che il lavoratore illegittimamente precarizzato ha diritto a un'indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato l'anzianità successiva ai 36 mesi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che non era spiegato in concreto in che modo la decisione fosse in contrasto con i criteri sulla comparazione tra docente a termine poi immesso in ruolo e docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Ha respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui i crediti retributivi del pubblico impiego contrattualizzato sono soggetti a prescrizione quinquennale che decorre dalla loro insorgenza anche in costanza di rapporto. Ha respinto il quinto motivo ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque pronunciato sulla domanda, limitandosi a rilevare la carenza di specifiche allegazioni sui contratti interessati; nessuna omessa pronuncia né motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione, fondata sulla mancata prospettazione di danni ulteriori risarcibili. Sono state poste a carico delle ricorrenti le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro invocato dalle ricorrenti; la Corte ribadisce che, per il lavoro a termine alle dipendenze della pubblica amministrazione, non può derivarne la conversione del rapporto in violazione del divieto legislativo

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    invocata per sostenere la tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte la ritiene non idonea a superare il divieto di conversione nei confronti della P.A.

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 2

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere la conversione; la Corte esclude che possa operare in senso favorevole contro la pubblica amministrazione

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36

    norma richiamata quale base del divieto di trasformazione del rapporto a termine con la P.A. in rapporto a tempo indeterminato

  • L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5

    fonte dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore illegittimamente precarizzato, quantificabile tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

  • L. n. 604 del 1966, art. 8

    richiamato come criterio di riferimento per la quantificazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

  • d.lgs. n. 297 del 1994, art. 485

    richiamato nel motivo sull'anzianità di servizio; la Corte ribadisce il principio della sua disapplicazione quando il criterio nazionale determini un trattamento inferiore rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato

  • d.lgs. n. 297 del 1994, art. 489

    richiamato insieme all'art. 485 nel giudizio sulla progressione stipendiale; la Corte richiama la necessità di comparazione concreta e di disapplicazione delle regole nazionali incompatibili con la clausola 4 dell'accordo quadro

  • L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14

    richiamato come integrazione del sistema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti

  • L. n. 124 del 1999, art. 4

    invocato dalle ricorrenti nel motivo relativo alla scadenza dei contratti al 31 agosto anziché al 30 giugno

  • art. 2948 c.c., nn. 4 e 5

    norma sulla prescrizione quinquennale applicata ai crediti retributivi rivendicati nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi su omessa pronuncia e interpretazione della domanda; la Corte ritiene insussistenti i vizi denunciati perché il giudice di merito aveva comunque deciso sulle domande, pur reputandole carenti di allegazioni specifiche

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con la pubblica amministrazione, l'illegittima apposizione o reiterazione del termine non può tradursi nella conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, perché il divieto legislativo ha portata assoluta e non ammette eccezioni.
  • In caso di abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro pubblico a termine, la tutela del lavoratore è di regola risarcitoria e si concretizza nell'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, da liquidarsi entro il range legale sulla base dei criteri dell'art. 8 L. n. 604/1966; la scelta della misura concreta è rimessa al giudice di merito.
  • Quando si deduce in cassazione la violazione dei criteri di comparazione sull'anzianità dei docenti a termine poi immessi in ruolo, il motivo deve indicare in modo specifico il concreto scostamento tra il trattamento riconosciuto e quello del docente assunto ab origine a tempo indeterminato; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato i crediti retributivi soggiacciono alla prescrizione quinquennale e il termine decorre dalla loro insorgenza anche durante la pendenza del rapporto, senza sospensione automatica per il solo fatto dell'illegittimità del termine.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda, sia pure per respingerla ritenendola priva delle necessarie allegazioni specifiche; in tal caso non ricorre neppure, di regola, il vizio di motivazione apparente.
  • La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. o dell'art. 132 c.p.c. in cassazione richiede che la censura si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; critiche generiche o non riferibili alla statuizione concreta sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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