Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'INPS, della decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione della contribuente alla gestione separata e, conseguentemente, aveva ritenuto prescritto il credito previdenziale relativo all'anno 2009, azionato con avviso notificato l'11 giugno 2015. In cassazione l'INPS ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 c.c., 3, comma 9, L. n. 335/1995, art. 1 D.Lgs. n. 462/1997 e art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 241/1997, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del termine per il versamento; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995 per non avere la corte territoriale considerato il secondo termine di pagamento previsto per il 15 luglio 2010, differito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010; con il terzo ha lamentato la mancata considerazione della dichiarazione dei redditi come atto interruttivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha applicato il principio secondo cui, per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento; nel caso concreto, andava considerato anche il termine differito al 15 luglio 2010, sicché la notifica dell'avviso di addebito dell'11 giugno 2015 risultava anteriore al compimento del quinquennio prescrizionale.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, identificato nella scadenza del termine di pagamento dei contributi.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Richiamato quale base normativa della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata.
art. 1 D.Lgs. n. 462/1997
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del versamento e delle modalità di riscossione dei contributi.
art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 241/1997
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai termini e alle modalità di pagamento dei contributi.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato con riferimento all'obbligo contributivo alla gestione separata e alla relativa disciplina.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Rilevante per il differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base della proposta definita in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o differito per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché tale dichiarazione è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Quando la normativa prevede un differimento del termine di versamento, tale termine differito assume rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
- L'eventuale rilievo della dichiarazione dei redditi come atto interruttivo resta assorbito se, alla luce del corretto dies a quo, la notifica dell'atto impositivo o di addebito è comunque tempestiva rispetto alla prescrizione.
- In sede di legittimità, il giudice di cassazione può cassare con rinvio la sentenza che abbia errato nell'individuazione del dies a quo prescrizionale e demandare al giudice di rinvio l'applicazione dei principi di diritto al caso concreto.
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