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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La parte istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quel provvedimento, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Corte aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese "nei confronti dell'Inps", benché l'INPS non fosse parte di quel giudizio. La richiesta mirava quindi a eliminare dal dispositivo l'indicazione erronea del soggetto beneficiario della condanna alle spese. La controparte non ha svolto difese in questa sede.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 29120 del 2019, ordinando la cancellazione nel dispositivo, a pagina 4, secondo rigo, della formula "nei confronti dell'Inps". Ha inoltre dato mandato alla cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione, qualificato come avente natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.

  • Cass. n. 19601 del 2011

    richiamata per definire l'errore materiale come divergenza fortuita tra pensiero e sua espressione letterale, dovuta a mera svista e percepibile ictu oculi.

  • Cass. n. 572 del 2019

    richiamata in conformità al principio secondo cui è correggibile l'errore materiale manifesto che non incide sulla sostanza del giudizio.

  • Sez. U, ordinanza n. 9438 del 27/06/2002

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione, qualificato come procedimento di natura amministrativa.

Massime di principio

  • È correggibile come errore materiale il vizio che non attiene al contenuto decisorio sostanziale, ma alla sua trascrizione esterna, quando vi sia una manifesta divergenza tra volontà del giudice e formulazione letterale del provvedimento, riconoscibile ictu oculi.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando l'inesattezza consista in una svista redazionale immediatamente percepibile e non richieda alcuna rivalutazione del merito o interpretazione del decisum.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede normalmente sulle spese, poiché si tratta di un procedimento di natura amministrativa e non contenziosa.
  • Quando il dispositivo contenga l'indicazione di un soggetto estraneo al giudizio, la correzione può consistere nella mera eliminazione della locuzione erronea, senza incidere sul resto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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