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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23595/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a crediti previdenziali. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; la corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. ritenendo che le censure non si discostassero da principi già consolidati e che mancasse un ragionevole margine di accoglimento. In cassazione la parte ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale e omessa prova di atti interruttivi della prescrizione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rituale la notifica della cartella sottesa al ruolo; 2) erronea valutazione della decadenza dall'impugnazione e carenza di interesse ad agire rispetto all'estratto di ruolo, contestando la dichiarata inammissibilità per difetto di interesse; 3) erronea condanna alle spese di primo grado, assumendo che la fattispecie non rientrasse nel perimetro dell'art. 436 bis c.p.c. e che la giurisprudenza fosse oscillante, con conseguente necessità di compensazione. Gli enti intimati non hanno svolto attività difensiva in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata indicazione del vizio processuale denunciato, oltre che per l'assenza degli elementi di fatto necessari a contrastare la statuizione sulla ritualità della notifica. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, in materia di riscossione di crediti previdenziali, quando la cartella sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza di interesse l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta contro l'estratto di ruolo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, in assenza di una minaccia attuale di atti esecutivi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la decisione di inammissibilità resa ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. è stata considerata corretta anche nel rito lavoro, e la condanna alle spese è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 436 bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando il gravame non abbia ragionevole possibilità di essere accolto, sulla base di principi già consolidati

  • art. 348 ter c.p.c.

    si applica, in combinazione con l'art. 436 bis c.p.c., al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado dopo l'inammissibilità dell'appello

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve rispettare la devoluzione già operata nei gradi di merito

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per affermare che le questioni dedotte in cassazione devono essere state devolute al giudice del gravame

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione proposta contro l'estratto di ruolo è inammissibile per carenza di interesse quando non vi sia una minaccia attuale di esecuzione e la cartella sia stata regolarmente notificata

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici e riconducibili alle tassative categorie di vizio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    individua l'importo base cui commisurare l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta definitoria in camera di consiglio

  • art. 11603/2018

    richiamata come precedente sul requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 31369/2020

    richiamata per il principio di devoluzione e specificazione delle questioni in cassazione avverso sentenza di primo grado dopo inammissibilità dell'appello

  • art. 6723/2019

    richiamata per il principio di inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse in presenza di cartella regolarmente notificata

  • art. 10409/2020

    richiamata per la compatibilità della pronuncia ex art. 436 c.p.c. con il rito del lavoro

  • art. 18128/2020

    richiamata sul sindacato di legittimità in tema di spese di lite, limitato ai casi di violazione del principio di soccombenza

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve enunciare in modo specifico il vizio denunciato, indicando chiaramente la categoria di cui all'art. 360 c.p.c. e gli elementi di fatto necessari a confutare la decisione impugnata; una critica generica e cumulativa è inammissibile.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deve rispettare il regime di devoluzione delle questioni già dedotte nei gradi di merito.
  • In materia di riscossione di crediti previdenziali, se la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, manca l'interesse ad agire per impugnare l'estratto di ruolo ex art. 615 c.p.c. al solo fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, in assenza di una minaccia attuale di esecuzione.
  • La condanna alle spese conseguente a una declaratoria di inammissibilità non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha correttamente applicato il principio di soccombenza e la decisione si fonda su orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • La pronuncia di inammissibilità resa secondo il meccanismo dell'art. 436 bis c.p.c. è compatibile con il rito del lavoro quando il gravame non presenti concreti margini di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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