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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Gli eredi di un lavoratore deceduto hanno chiesto la condanna dell'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del T.F.R. maturato nei confronti della società datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provato il presupposto dell'insufficienza della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, perché non risultava esperito un serio tentativo di esecuzione forzata non solo verso la società, che aveva trasferito la sede all'estero, ma neppure verso il socio accomandatario illimitatamente responsabile. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 297/1982 e dell'art. 1176 c.c., sostenendo che il lavoratore aveva agito con ordinaria diligenza tramite esecuzione presso la sede sociale italiana e ricorso per fallimento, risultati infruttuosi o aleatori; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per asserita errata percezione della documentazione e omesso esame del fatto che, al momento del pignoramento, il socio accomandatario era mutato e la sede coincideva con la residenza del nuovo socio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non censuravano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la mancata esecuzione nei confronti del socio accomandatario originario, e comunque infondati poiché il lavoratore, per accedere al Fondo di garanzia, deve dimostrare con un serio tentativo esecutivo l'insufficienza del patrimonio del datore di lavoro, esperendo anche le ulteriori azioni ragionevolmente fruttuose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'accesso al Fondo di garanzia per difetto di prova di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, in particolare per la mancata iniziativa nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 297/1982

    Stabilisce i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del T.F.R., subordinandolo alla verifica dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato in relazione all'ordinaria diligenza che il creditore-lavoratore deve impiegare nel verificare la capienza del patrimonio del datore di lavoro e nell'attivare i rimedi esecutivi ragionevolmente fruttuosi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per lamentare una pretesa errata percezione della prova documentale, senza superare la ratio della decisione di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citate le modalità camerali del procedimento di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorre il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R. il creditore deve dimostrare l'insufficienza della garanzia patrimoniale del datore di lavoro mediante un serio e adeguato tentativo di esecuzione forzata.
  • L'ordinaria diligenza del creditore impone di esperire anche ulteriori forme di esecuzione che appaiano concretamente fruttuose; non è invece necessario compiere attività esecutive manifestamente infruttuose o meramente aleatorie.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare circostanze che non ne contraddicono l'effettivo fondamento.
  • La cessazione della qualità di socio accomandatario non elimina la responsabilità per i debiti sorti nel periodo in cui tale qualità era rivestita, sicché il creditore deve considerare anche tale profilo nell'azione esecutiva preliminare.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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