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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento dell'INPS sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e sul pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti da un'avvocata che svolgeva attività libero-professionale in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente già coperto da altra gestione assicurativa obbligatoria. Il tribunale aveva escluso l'obbligo contributivo, e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'INPS. L'Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 26 e 31, L. n. 335/1995 e dell'art. 2, commi 25, 26 e 12, D.L. n. 98/2011, sostenendo che la professionista dovesse essere iscritta alla Gestione separata per i redditi professionali da avvocato. La parte intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, secondo il principio di universalizzazione della copertura assicurativa, gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che svolgano attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità e che, nella disciplina ratione temporis applicabile, non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense per effetto dell'automatismo, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS. È stato rilevato che il solo contributo integrativo solidaristico versato alla Cassa Forense, senza costituzione di una posizione previdenziale in favore del professionista, non è sufficiente a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Gli avvocati o altri professionisti già iscritti ad una diversa forma di previdenza obbligatoria, quando svolgano anche attività libero-professionale non abituale e non siano tenuti, nel regime tempore applicabile, all'iscrizione automatica alla cassa professionale, restano soggetti all'iscrizione alla Gestione separata INPS.
  • Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata rileva solo una contribuzione che sia idonea a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione o prestazione previdenziale; il mero contributo integrativo di natura solidaristica versato alla cassa professionale non basta.
  • Nel sindacare la debenza dei contributi alla Gestione separata occorre verificare in concreto se l'attività libero-professionale sia assistita da una copertura previdenziale effettiva e individuale, non essendo sufficiente la sola iscrizione all'albo o il versamento di contributi privi di funzione pensionistica per il singolo professionista.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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