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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito dell'INPS per contributi dovuti alla gestione commercianti relativi agli anni 2005-2012, per euro 8.515,22. Il destinatario dell'avviso lo ha opposto sostenendo che l'attività aziendale fosse cessata dal 1999. Il Tribunale gli ha dato ragione, dichiarando illegittimo l'avviso. In appello, la Corte territoriale ha confermato la soccombenza dell'INPS sul merito ma ha riformato parzialmente la disciplina delle spese: ha compensato per metà le spese di primo grado e integralmente quelle di appello, valorizzando la mancata comunicazione all'INPS della cessazione dell'attività e la persistente iscrizione della società al registro imprese. Il ricorso per cassazione censura solo la liquidazione delle spese: con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2033 c.c. e del D.M. 55/2014, perché le spese del primo grado sarebbero state liquidate sotto i minimi tariffari; con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione delle spese del giudizio di appello in assenza dei presupposti di legge e in violazione del principio di causalità. Con memoria il ricorrente rinuncia al secondo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia liquidato le spese di primo grado in misura inferiore ai minimi ricavabili dai parametri del D.M. 55/2014 per le cause previdenziali, senza adeguata motivazione sulla mancata riconoscibilità di alcune voci. Dichiara inammissibile il secondo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato rinunciato. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado e decide nel merito, liquidando dette spese in euro 1.125,00 per compensi professionali a carico dell'INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario. Rimane ferma la compensazione delle spese del giudizio di appello; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sia in tema di soccombenza e liquidazione delle spese sia come parametro violato per la riduzione sotto i minimi

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione delle spese in assenza dei presupposti legali

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la decisione ruota sulla liquidazione delle spese

  • D.M. n. 55 del 2014

    i parametri minimi per la liquidazione dei compensi professionali non possono essere disapplicati senza adeguata motivazione; per la fase istruttoria la riduzione va operata "fino al 70 per cento" come diminuzione del parametro medio

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    la riduzione della fase istruttoria/trattazione va intesa come sottrazione del 70% al parametro medio, non come diversa operazione aritmetica

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale a sostegno della critica alla compensazione integrale delle spese di appello

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette ai parametri del D.M. 55/2014, la liquidazione delle spese non può scendere sotto i minimi derivanti dallo scaglione e dalle fasi effettivamente svolte, salvo specifica motivazione sulla non riconoscibilità di singole voci.
  • Quando il decreto tariffario prevede una riduzione "fino al 70 per cento" per una determinata fase, la riduzione deve essere applicata come abbattimento del 70% del parametro medio relativo a quella fase.
  • Se la sentenza impugnata liquida le spese in misura inferiore ai parametri minimi senza motivare l'esclusione di specifiche voci, la statuizione sulle spese è cassabile.
  • La rinuncia al motivo di ricorso determina l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse su quel capo, lasciando ferme le statuizioni non investite o non più contestate.
  • In caso di accoglimento solo parziale del ricorso, la Corte può cassare limitatamente al capo censurato e decidere nel merito sulla liquidazione delle spese quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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