Cassazione Civile, Ordinanza n. 05492/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore servizio)
La controversia
Un gestore del servizio idrico impugnava in cassazione la sentenza del Tribunale che aveva confermato l’accoglimento, da parte del giudice di pace, della domanda proposta da alcuni utenti volta ad accertare che non esistesse un loro obbligo di pagare somme fatturate come "conguaglio partite pregresse 2005/2011". Gli utenti avevano sostenuto che la pretesa fosse illegittima perché riferita a consumi già effettuati e già corrisposti, ed avevano anche eccepito la prescrizione del credito. Il Tribunale aveva ritenuto la pretesa una indebita integrazione retroattiva della tariffa e aveva disapplicato la delibera commissariale che aveva approvato il conguaglio. In Cassazione il gestore ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia dovesse appartenere alla giurisdizione amministrativa; 2) violazione della disciplina interna ed europea sul servizio idrico, assumendo che il sistema tariffario consentisse il recupero delle partite pregresse e che il conguaglio fosse legittimo come componente tariffaria ammessa; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, per non avere il giudice di appello affrontato il relativo motivo in quanto ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, accogliendo il secondo nei limiti indicati in motivazione, e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché attiene al rapporto individuale di utenza e ha natura patrimoniale; ha però precisato che il recupero tariffario di costi pregressi non è in astratto vietato, ma è legittimo solo se riferito a costi effettivamente imprevedibili, pertinenti e corrispettivi rispetto al servizio reso. Non è invece consentito traslare sugli utenti errori di gestione o costi non correlati al servizio, né recuperi retroattivi privi di adeguata dimostrazione da parte del gestore. La questione sulla prescrizione è stata rimessa al giudice di rinvio perché assorbita nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente la censura per violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario
richiamato nel motivo di giurisdizione, ma non accolto
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma ritenuto non decisivo
consente l’assegnazione alla sezione semplice della questione di giurisdizione già decisa dalle Sezioni Unite
art. 9 direttiva 2000/60/CE
impone il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, ma non autorizza qualunque recupero tariffario retroattivo
qualifica la tariffa come corrispettivo del servizio idrico integrato e richiede la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
attribuisce all’Autorità la regolazione tariffaria del servizio idrico
art. 10 d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011
disciplinava il metodo tariffario e il ruolo dell’autorità regolatoria
art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012
richiamato quale base della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico
il sistema tariffario richiamato nel regolamento contrattuale si inserisce automaticamente nel contratto di fornitura
richiamato nel motivo sulla prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione dei crediti periodici
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato insieme alla disciplina del servizio idrico integrato
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
richiamata come fonte del metodo tariffario idrico e della disciplina delle partite pregresse
delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna
richiamata quale atto che ha quantificato e autorizzato il recupero delle partite pregresse
Regolamento del servizio idrico integrato
richiamato quale parte integrante del contratto di utenza e rinvio al sistema tariffario dell’autorità d’ambito
Massime di principio
- La controversia tra utente e gestore del servizio idrico sulla debenza di somme fatturate in base alla tariffa attiene al rapporto individuale di utenza e, quando non sia coinvolto il potere autoritativo della pubblica amministrazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel servizio idrico integrato il principio del recupero dei costi consente, in astratto, anche conguagli riferiti a costi maturati in periodi precedenti, ma solo se tali costi siano effettivamente imprevedibili, pertinenti e correlati in senso sinallagmatico al servizio reso.
- La tariffa idrica e le sue singole componenti hanno natura di corrispettivo: ne consegue che possono essere poste a carico dell’utenza solo voci riconducibili a costi giustificati da esigenze del servizio e compatibili con criteri di causalità, pertinenza, oggettività, congruità e trasparenza.
- Non è legittimo utilizzare conguagli regolatori per trasferire sugli utenti errori di gestione, deficit pregressi o rischi d’impresa del gestore, in assenza di una base normativa e regolatoria che consenta un recupero coerente con il modello di efficienza del servizio.
- Quando il gestore invochi il recupero retroattivo di costi attraverso la tariffa, grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l’imprevedibilità del costo e la sua riconducibilità al servizio offerto.
- Le questioni rimaste assorbite dal giudice di merito non sono scrutinabili direttamente in cassazione; la loro trattazione va rimessa al giudice di rinvio dopo la cassazione della statuizione assorbente.
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