Cassazione Civile, Ordinanza n. 30778/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato che, nell’anno 2011, aveva prodotto un reddito inferiore a euro 5.000 e che i giudici di merito avevano ritenuto non tenuto all’iscrizione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, valorizzando l’esiguità del reddito come indizio della natura occasionale dell’attività. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell’art. 21, comma 8, L. n. 247/2012, dell’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il reddito inferiore alla soglia di euro 5.000 non potesse escludere l’obbligo contributivo per un avvocato che svolga abitualmente la professione; secondo l’Istituto, il requisito decisivo era l’abitualità dell’attività, desumibile dall’iscrizione all’albo, dalla partita IVA e dalla produzione di reddito, mentre la soglia dei 5.000 euro riguardava solo il lavoro autonomo occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse affatto fondato l’esclusione dell’obbligo di iscrizione sulla soglia reddituale come presupposto autonomo e costitutivo, ma avesse semplicemente utilizzato l’ammontare del reddito, in concreto inferiore a euro 5.000, come uno degli indici da cui desumere l’assenza di abitualità dell’esercizio della professione. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività, mentre il limite dei euro 5.000 è rilevante per il lavoro autonomo occasionale. Ha inoltre osservato che la censura dell’INPS mirava in sostanza a una diversa valutazione del fatto, riservata al giudice di merito, e che avrebbe dovuto essere veicolata, semmai, come vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato anche dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non era il mezzo corretto per censurare la diversa valutazione degli indici di abitualità compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente avrebbe dovuto eventualmente denunciare un vizio di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità sul fatto.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L’iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per i professionisti che esercitano abitualmente l’attività e non sono tenuti a iscriversi a una cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
È richiamato come norma interpretativa dell’obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
È richiamato nel quadro normativo relativo alla professione forense e alla contribuzione dovuta.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Disciplina la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e la soglia reddituale di euro 5.000, non applicabile automaticamente al professionista che eserciti abitualmente l’attività.
Richiamato dall’INPS, ma la Corte ha ritenuto che il punto decisivo fosse l’accertamento in fatto dell’abitualità, non una diversa ripartizione astratta dell’onere probatorio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende in via automatica dalla mera iscrizione all’albo o dal possesso della partita IVA, ma richiede l’accertamento dell’effettivo esercizio abituale dell’attività libero-professionale.
- La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per qualificare il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce di per sé il presupposto dell’obbligo contributivo quando l’attività professionale presenti caratteri di abitualità.
- In tema di iscrizione alla Gestione separata, l’abitualità dell’attività può essere desunta dal giudice di merito da una pluralità di indici, tra cui iscrizione all’albo, partita IVA, organizzazione dell’attività e reddito prodotto, senza che alcuno di tali elementi sia decisivo in modo assoluto.
- La censura che mira a ottenere una diversa lettura degli indizi fattuali utilizzati dal giudice di merito non integra violazione di legge, ma attiene al sindacato sul fatto nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
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