Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30778/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato che, nell’anno 2011, aveva prodotto un reddito inferiore a euro 5.000 e che i giudici di merito avevano ritenuto non tenuto all’iscrizione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, valorizzando l’esiguità del reddito come indizio della natura occasionale dell’attività. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell’art. 21, comma 8, L. n. 247/2012, dell’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il reddito inferiore alla soglia di euro 5.000 non potesse escludere l’obbligo contributivo per un avvocato che svolga abitualmente la professione; secondo l’Istituto, il requisito decisivo era l’abitualità dell’attività, desumibile dall’iscrizione all’albo, dalla partita IVA e dalla produzione di reddito, mentre la soglia dei 5.000 euro riguardava solo il lavoro autonomo occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse affatto fondato l’esclusione dell’obbligo di iscrizione sulla soglia reddituale come presupposto autonomo e costitutivo, ma avesse semplicemente utilizzato l’ammontare del reddito, in concreto inferiore a euro 5.000, come uno degli indici da cui desumere l’assenza di abitualità dell’esercizio della professione. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività, mentre il limite dei euro 5.000 è rilevante per il lavoro autonomo occasionale. Ha inoltre osservato che la censura dell’INPS mirava in sostanza a una diversa valutazione del fatto, riservata al giudice di merito, e che avrebbe dovuto essere veicolata, semmai, come vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato anche dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende in via automatica dalla mera iscrizione all’albo o dal possesso della partita IVA, ma richiede l’accertamento dell’effettivo esercizio abituale dell’attività libero-professionale.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per qualificare il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce di per sé il presupposto dell’obbligo contributivo quando l’attività professionale presenti caratteri di abitualità.
  • In tema di iscrizione alla Gestione separata, l’abitualità dell’attività può essere desunta dal giudice di merito da una pluralità di indici, tra cui iscrizione all’albo, partita IVA, organizzazione dell’attività e reddito prodotto, senza che alcuno di tali elementi sia decisivo in modo assoluto.
  • La censura che mira a ottenere una diversa lettura degli indizi fattuali utilizzati dal giudice di merito non integra violazione di legge, ma attiene al sindacato sul fatto nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.