Cassazione Civile, Ordinanza n. 21360/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2002 richiesto da una società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la motivazione del diniego non potesse essere integrata in giudizio dall'Amministrazione, e considerando non pertinente il richiamo, in appello, a un processo verbale di contestazione che spiegava le ragioni dell'assenza del diritto al rimborso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nell'assimilare il diniego di rimborso a un avviso di accertamento: nel caso del rimborso, l'Ufficio può integrare in giudizio le ragioni del diniego e il contribuente è attore in senso sostanziale, gravato dell'onere di provare i presupposti del credito restitutorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che il diniego di rimborso non ha la stessa natura di un atto impositivo e non è soggetto al medesimo obbligo di motivazione completa ed esaustiva proprio degli avvisi di accertamento. Nel giudizio avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rimborso, l'Amministrazione finanziaria può articolare in sede contenziosa ulteriori argomentazioni difensive e richiamare gli elementi che escludono il diritto alla restituzione, mentre sul contribuente grava l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
viene richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte precisa che, nel caso di diniego di rimborso IVA, non opera l'assimilazione all'avviso di accertamento quanto alla completezza della motivazione.
è richiamato per affermare che, nel giudizio di rimborso, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
è citato per ricordare l'obbligo generale di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria costituenti esercizio della potestà impositiva.
art. 241/90
viene richiamato nel testo come norma sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, a supporto del dovere di motivazione degli atti impositivi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
è indicato come disposizione che sanziona con la nullità il difetto di motivazione degli atti impositivi in materia di imposte dirette.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
è indicato come disposizione che sanziona con la nullità il difetto di motivazione degli atti impositivi in materia di IVA.
art. 97 Cost.
è richiamato per la finalità di legalità dell'azione amministrativa autoritativa, alla base dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
sono richiamati per le esigenze di garanzia del contribuente e per la possibilità di sindacare la legittimità della pretesa tributaria.
è evocato come esempio di regola generale in tema di ripetizione dell'indebito, richiamata per spiegare il principio del divieto di arricchimento senza causa nel rimborso d'imposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g)
è richiamato per evidenziare che il diniego di rimborso, anche espresso, è atto impugnabile autonomamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23
è richiamato per affermare la facoltà dell'Amministrazione di svolgere controdeduzioni nel processo tributario nei limiti dell'oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
- Il diniego di rimborso non è equiparabile a un atto impositivo: non richiede una motivazione completa ed esaustiva analoga a quella dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente l'indicazione degli aspetti essenziali che escludono il diritto al rimborso.
- Nel contenzioso sul rimborso, l'Amministrazione finanziaria può integrare in giudizio le proprie difese e dedurre ragioni ulteriori rispetto a quelle espresse nel provvedimento amministrativo di rigetto, purché entro l'oggetto della controversia.
- L'obbligo di motivazione rigorosa e l'impossibilità di integrare successivamente le ragioni dell'atto riguardano gli atti autoritativi di imposizione, riscossione o sanzione, non il provvedimento di reiezione della domanda restitutoria.
- Nel rapporto di rimborso opera il principio del divieto di arricchimento indebito: se il tributo è stato indebitamente versato, sorge un obbligo restitutorio in capo all'Erario.
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