Cassazione Civile, Ordinanza n. 10300/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando che l’annullamento in autotutela degli atti impositivi aveva fatto venire meno ogni interesse alla decisione nel merito e determinato la cessazione della materia del contendere. Non sono state poste spese processuali, poiché la società contribuente era rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (società fallita)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, recuperando IVA non applicata su prestazioni di servizi di assistenza diretta, infermieristica e di supporto rese dalla società a favore di tre aziende pubbliche per i servizi alla persona, ritenendo non spettante l’esenzione invocata dalla contribuente ai sensi dell’art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, e irrogando anche sanzioni. La società aveva impugnato l’atto; la CTP aveva rigettato il ricorso sul merito dell’imposta ma annullato le sanzioni; la CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente, ritenendo che le prestazioni rese integrassero e sostituissero quelle che avrebbero dovuto essere assicurate dall’azienda pubblica di servizi alla persona. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 10, n. 21, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l’esenzione riguarderebbe prestazioni "globali" di assistenza rese da strutture come le case di riposo e non singole prestazioni; (2) violazione dell’art. 10, n. 27-ter, d.P.R. n. 633/1972, della direttiva 2006/112/CE e degli artt. 2249 e 2697 c.c., sostenendo che non possono rientrare tra i soggetti esentati le società commerciali; (3) violazione di varie norme del d.lgs. n. 207/2001 e della normativa regionale Friuli-Venezia Giulia, oltre che degli artt. 2249, 2697 e 1372 c.c. e della direttiva IVA, per avere la CTR erroneamente qualificato la società come soggetto avente istituzionalmente finalità di assistenza sociale; (4) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla dedotta non distribuibilità degli utili conseguiti. Prima dell’adunanza camerale, però, la ricorrente ha comunicato che gli atti impositivi erano stati annullati in autotutela e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 10, n. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma invocata per sostenere l’esenzione IVA delle prestazioni di assistenza rese; la ricorrente ne proponeva un’interpretazione restrittiva, limitata a prestazioni globali di assistenza rese da strutture assistenziali tipiche.
art. 10, n. 27-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata per contestare l’estensione dell’esenzione alle società commerciali che prestino assistenza agli anziani.
artt. 132, n. 1, lett. g), e 133, lett. a), Direttiva 2006/112/CE
norme UE richiamate per delimitare l’ambito delle esenzioni IVA in materia di assistenza sociale.
art. 2249, secondo comma, c.c.
richiamato per sostenere che la forma societaria commerciale è incompatibile con una qualificazione come soggetto istituzionalmente assistenziale ai fini dell’esenzione.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sui presupposti dell’esenzione e sulla natura del soggetto beneficiario.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 207 del 2001
richiamato nel quadro normativo sulla disciplina delle aziende per i servizi alla persona.
art. 6, commi 1 e 3, d.lgs. n. 207 del 2001
richiamato per la disciplina dei soggetti/strutture operanti nei servizi alla persona.
art. 3, comma 3, L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2003
richiamato in relazione alla disciplina regionale delle aziende per i servizi alla persona.
art. 12 L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006
richiamato nel complesso delle norme regionali sul sistema dei servizi alla persona.
richiamato nel motivo sulla qualificazione e sugli effetti degli assetti organizzativi della società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, perché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.
- Quando l’atto presupposto è integralmente rimosso dall’amministrazione, il giudice di legittimità non deve esaminare i motivi di ricorso relativi alla fondatezza della pretesa fiscale.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impugnato, non vi è di regola luogo a provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata, se la Corte non ravvisa ragioni diverse nella concreta regolazione del processo.
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