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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10300/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando che l’annullamento in autotutela degli atti impositivi aveva fatto venire meno ogni interesse alla decisione nel merito e determinato la cessazione della materia del contendere. Non sono state poste spese processuali, poiché la società contribuente era rimasta intimata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società fallita)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, recuperando IVA non applicata su prestazioni di servizi di assistenza diretta, infermieristica e di supporto rese dalla società a favore di tre aziende pubbliche per i servizi alla persona, ritenendo non spettante l’esenzione invocata dalla contribuente ai sensi dell’art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, e irrogando anche sanzioni. La società aveva impugnato l’atto; la CTP aveva rigettato il ricorso sul merito dell’imposta ma annullato le sanzioni; la CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente, ritenendo che le prestazioni rese integrassero e sostituissero quelle che avrebbero dovuto essere assicurate dall’azienda pubblica di servizi alla persona. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 10, n. 21, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l’esenzione riguarderebbe prestazioni "globali" di assistenza rese da strutture come le case di riposo e non singole prestazioni; (2) violazione dell’art. 10, n. 27-ter, d.P.R. n. 633/1972, della direttiva 2006/112/CE e degli artt. 2249 e 2697 c.c., sostenendo che non possono rientrare tra i soggetti esentati le società commerciali; (3) violazione di varie norme del d.lgs. n. 207/2001 e della normativa regionale Friuli-Venezia Giulia, oltre che degli artt. 2249, 2697 e 1372 c.c. e della direttiva IVA, per avere la CTR erroneamente qualificato la società come soggetto avente istituzionalmente finalità di assistenza sociale; (4) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla dedotta non distribuibilità degli utili conseguiti. Prima dell’adunanza camerale, però, la ricorrente ha comunicato che gli atti impositivi erano stati annullati in autotutela e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, perché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.
  • Quando l’atto presupposto è integralmente rimosso dall’amministrazione, il giudice di legittimità non deve esaminare i motivi di ricorso relativi alla fondatezza della pretesa fiscale.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impugnato, non vi è di regola luogo a provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata, se la Corte non ravvisa ragioni diverse nella concreta regolazione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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