L.R. FVG 6/2006
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Friuli Venezia Giulia il sistema integrato socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario, definendo destinatari, livelli essenziali, ruoli di Regione, enti locali e soggetti del terzo settore, nonché programmazione, autorizzazione, accreditamento, finanziamenti e misure di sostegno al reddito. Parte della disciplina finanziaria e sperimentale è riferita al 2006-2008 o a termini transitori già conclusi.
Sistema integrato di interventi e servizi sociali del Friuli Venezia Giulia
Sistema integrato di interventi e servizi sociali del Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari nella Regione Friuli Venezia Giulia. L’impianto è orientato alla cittadinanza sociale, alla prevenzione del disagio, all’integrazione tra politiche pubbliche e alla valorizzazione di famiglie, terzo settore e autonomie locali.
Finalità, principi e coordinamento delle politiche
Il provvedimento mira a rendere effettivi i diritti di cittadinanza sociale e a promuovere qualità della vita, autonomia, pari opportunità, non discriminazione, coesione sociale e rimozione delle condizioni di bisogno ed esclusione. Il sistema ha carattere universale e si fonda su sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e confronto con le parti sociali.
La Regione coordina le politiche sociali con quelle sanitarie, abitative, del lavoro, della formazione, dell’istruzione, dei trasporti, della cultura, dell’ambiente, dell’urbanistica, dello sport e del tempo libero, oltre che con gli interventi su immigrazione e prima infanzia. È inoltre riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici, del terzo settore, del volontariato, delle famiglie e dei soggetti privati.
Destinatari, accesso e presa in carico
Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi tutte le persone residenti in regione. Sono inoltre garantite prestazioni anche a cittadini italiani temporaneamente presenti, stranieri regolarmente soggiornanti, richiedenti asilo, rifugiati, apolidi, minori stranieri e donne straniere in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, oltre agli interventi urgenti per chiunque si trovi nel territorio regionale.
L’assistenza è di regola a carico del Comune di residenza; per i non residenti o per le situazioni urgenti risponde il Comune in cui sorge il bisogno. Per il ricovero stabile in strutture residenziali resta competente il Comune di residenza precedente al ricovero.
L’accesso avviene sulla base della valutazione professionale del bisogno e della scelta individuale, con un progetto assistenziale individualizzato condiviso con la persona o con familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno. Il Servizio sociale dei Comuni, in raccordo con i distretti sanitari, garantisce accesso unitario, informazione, orientamento, valutazione multidimensionale, presa in carico, integrazione degli interventi, erogazione e continuità assistenziale.
Prestazioni essenziali e livelli essenziali
Il sistema integra misure di contrasto alla povertà, sostegno al reddito, supporto alla domiciliarità e alla vita autonoma, sostegno a minori e famiglie, tutela delle donne in difficoltà, integrazione delle persone con disabilità, valorizzazione degli anziani, affido, amministrazione di sostegno, tutela residenziale delle persone non autosufficienti, sostegno socioeducativo e attività di informazione e consulenza.
Sono considerati essenziali, e quindi garantiti in ogni ambito territoriale, almeno il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare e l’inserimento sociale, i servizi residenziali e semiresidenziali, il pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza economica. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei livelli essenziali uniformi stabiliti dallo Stato.
Competenze istituzionali
La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo, approva il Piano sociale regionale, definisce requisiti e procedure per autorizzazione e accreditamento, criteri per la vigilanza e per la compartecipazione degli utenti, ripartisce risorse e sviluppa sistema informativo, formazione, terzo settore e volontariato.
Le Province concorrono alla programmazione, al sistema informativo e alle attività di osservazione e monitoraggio. I Comuni sono titolari della programmazione locale e dell’organizzazione del sistema locale, erogano i servizi, definiscono condizioni di accesso, esercitano autorizzazione, vigilanza e accreditamento e coordinano i soggetti privati sul territorio. Le Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione e possono gestire servizi delegati. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono inserite nel sistema integrato e possono partecipare anche a società miste o pubbliche per la gestione dei servizi.
Servizio sociale dei Comuni e governo locale
I Comuni esercitano in forma associata, negli ambiti distrettuali, le funzioni principali del sistema locale attraverso il Servizio sociale dei Comuni. La gestione associata è disciplinata da una convenzione approvata dai consigli comunali a maggioranza assoluta, che può prevedere delega a un Comune capofila, a un’Azienda sanitaria o a un’ASP.
L’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è l’organo di indirizzo del Servizio sociale dei Comuni: promuove la convenzione, avvia il Piano di zona, definisce linee di programmazione, esprime indirizzi sulla dotazione organica, partecipa alla programmazione territoriale sociosanitaria, esprime pareri sulla nomina del Direttore di distretto e verifica gli obiettivi assegnati. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dirige il servizio, gestisce personale, risorse finanziarie e strumentali ed è nominato con specifici requisiti professionali e di esperienza.
Programmazione regionale e locale
Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente e intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale. Definisce obiettivi di benessere, aree prioritarie, livelli essenziali, modalità di finanziamento, formazione, sperimentazione, criteri di accreditamento, Carta dei diritti e fabbisogno di strutture.
Il Piano di zona è lo strumento fondamentale di programmazione locale negli ambiti distrettuali: ha durata triennale, è aggiornato annualmente e viene approvato con accordo di programma. Deve essere coerente con la programmazione regionale e con il Programma delle attività territoriali, e disciplina anche risorse, modalità organizzative, collaborazione tra soggetti sociali e strumenti di partecipazione e trasparenza.
Sistema informativo, osservatorio e partecipazione
La Regione istituisce il Sistema informativo dei servizi sociali regionale come supporto a programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione. I soggetti del sistema integrato sono tenuti a trasmettere periodicamente i dati richiesti; la Regione ne garantisce l’interconnessione con i sistemi sanitari e con quelli di Province, Comuni e altri soggetti.
È inoltre istituito l’Osservatorio delle politiche di protezione sociale, che svolge monitoraggio, analisi, valutazione e previsione dei fenomeni sociali e produce una Relazione sociale periodica pubblicata sul BUR.
La Commissione regionale per le politiche sociali svolge funzioni consultive e propositive e dà parere sul Piano sociale regionale. La Carta dei diritti e dei servizi sociali è obbligatoria per gli erogatori pubblici e privati e costituisce requisito per autorizzazione e accreditamento; gli utenti dispongono di un ufficio di tutela.
Autorizzazione, vigilanza, accreditamento e qualità
I servizi e le strutture residenziali, semiresidenziali e diurne che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune. L’autorizzazione ha carattere personale, è subordinata ai requisiti previsti e decade in caso di cessazione comunicata almeno 120 giorni prima.
La vigilanza riguarda la verifica della conformità normativa, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, nonché della qualità e appropriatezza delle prestazioni, ed è esercitata dai Comuni in forma associata. L’accreditamento è titolo necessario per stipulare contratti con il sistema pubblico e richiede requisiti ulteriori di qualità; è rilasciato dal Comune ed è supportato da un registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati.
Sono previste sanzioni amministrative per esercizio senza autorizzazione, inosservanza degli obblighi, violazione delle prescrizioni di vigilanza e pubblicità ingannevole. Gli affidamenti dei servizi devono avvenire con offerta economicamente più vantaggiosa, senza ricorrere al solo prezzo più basso, e senza subappalto; è imposta la continuità del servizio e il rispetto della contrattazione collettiva.
Risorse umane e formazione
La legge individua le principali figure professionali del sistema integrato, tra cui assistente sociale, educatore professionale, educatore della prima infanzia, animatore sociale, operatore socio-sanitario e assistente domiciliare e dei servizi tutelari. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.
La formazione di base, continua e permanente è considerata strumento essenziale di qualità. La Regione programma e promuove percorsi formativi, anche con il concorso degli enti locali, delle scuole e delle università, e favorisce la qualificazione degli operatori privi di titolo già in servizio secondo le regole transitorie previste.
Finanziamento e compartecipazione
Il sistema è finanziato con risorse statali, regionali, locali, di altri enti pubblici, dell’Unione europea e anche private. Le risorse del Fondo sociale regionale e quelle statali per il sociale sostengono i servizi di competenza comunale; una quota è destinata a ridurre le disomogeneità territoriali, coprire maggiori costi e finanziare innovazione e sperimentazione.
Dal 2007 sono previsti un Fondo regionale per gli investimenti e un Fondo speciale di rotazione per arredi, attrezzature e lavori edilizi, nonché l’utilizzo di strumenti di project financing tramite Friulia. È istituito anche il Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine, destinato a persone non autosufficienti, con priorità per la domiciliarità.
La compartecipazione al costo delle prestazioni è commisurata alla situazione economica dell’utente o del nucleo familiare secondo indirizzi regionali adattati all’ISEE e finalizzati all’omogeneità territoriale.
Politiche di area e interventi speciali
La legge sviluppa politiche specifiche per famiglie, infanzia e adolescenza, anziani, persone con disabilità, immigrati, dipendenze, salute mentale, rischio di esclusione sociale, detenuti ed ex detenuti, persone senza fissa dimora e conciliazione tra tempi di cura, di lavoro e di città. Per ciascuna area la Regione promuove interventi di prevenzione, sostegno domiciliare, inclusione sociale, supporto familiare, servizi di sollievo, soluzioni abitative innovative, inserimento lavorativo e misure di contrasto alla violenza, allo sfruttamento e all’emarginazione.
Integrazione sociosanitaria
L’integrazione sociosanitaria è finalizzata a garantire risposte unitarie ai bisogni complessi di salute e benessere. Le prestazioni sociosanitarie si distinguono in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
Le prime due sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari, la terza dai Comuni. La Regione determina classificazione, obiettivi, criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento. L’assistenza integrata è normalmente erogata tramite progetti personalizzati basati su valutazioni multidimensionali e approcci multidisciplinari.
Reddito di base per la cittadinanza
La Regione introduce un reddito di base per la cittadinanza come insieme coordinato di servizi, prestazioni e interventi monetari rivolti alle persone residenti di cui all’articolo 4, comma 1, per prevenire povertà ed esclusione sociale. La misura è attivata in via sperimentale per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, con valutazione intermedia al terzo anno e finale al quinto anno; sulla base degli esiti, sono definite le modalità definitive.
Norme transitorie, abrogazioni e regime temporale
Sono previste numerose abrogazioni di precedenti leggi e disposizioni regionali in materia socioassistenziale e sociosanitaria. Diverse innovazioni finanziarie e organizzative decorrono dal 1° gennaio 2007 oppure dalla successiva adozione dei regolamenti attuativi.
In fase transitoria continuano ad applicarsi le convenzioni e i regolamenti previgenti fino all’adozione di quelli nuovi; per la provincia di Trieste è prevista una specifica intesa per la definizione dell’ambito distrettuale. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la normativa precedente.
Valutazione e controllo politico-istituzionale
La Giunta regionale riferisce al Consiglio con cadenza triennale sull’attuazione della legge, con particolare riguardo a finanziamento, qualità dei servizi, spesa sociale comunale, coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie, formazione del personale e impatto di genere. La clausola valutativa consente il monitoraggio dell’efficacia complessiva del sistema integrato.
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