L.R. FVG 19/2003
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Friuli Venezia Giulia, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private, con regole su organi, bilanci, personale, controlli e liquidazione. Molte disposizioni avevano termini di adeguamento entro 2 o 4 anni dall’entrata in vigore (1° gennaio 2004) e oggi risultano sostanzialmente storiche.
Riordino delle IPAB in Friuli Venezia Giulia
Riordino delle IPAB in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina il riassetto delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Friuli Venezia Giulia, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato, con regole su governance, patrimonio, controlli, personale e vicende transitorie.
Finalità e inserimento nel sistema dei servizi sociali
Le istituzioni che operano prevalentemente in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario sono ricondotte nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. Esse partecipano alla programmazione e gestione dei servizi nel territorio di riferimento e concorrono alla definizione e attuazione dei piani di zona. La Giunta regionale disciplina le modalità di concertazione tra livelli istituzionali e istituzioni, anche individuando le forme di partecipazione, l’apporto al sistema integrato e le eventuali risorse regionali per potenziarne le attività.
Aziende pubbliche di servizi alla persona: natura e autonomia
Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Operano con criteri imprenditoriali, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Possono compiere atti anche di diritto privato, collaborare tra loro e con altri enti, associare servizi, partecipare o costituire società e istituire fondazioni private per attività strumentali o per la gestione del patrimonio.
Statuti, regolamenti e assetto degli organi
Gli statuti devono distinguere tra indirizzo e gestione e disciplinare elezione o nomina, durata e poteri degli organi. Devono inoltre indicare requisiti e incompatibilità per presidente e consiglieri. L’approvazione e le modifiche statutarie seguono un procedimento con parere degli enti locali o degli altri soggetti nominanti, eventuale concertazione regionale e decreto di approvazione dell’Assessore regionale per le autonomie locali entro 120 giorni. I regolamenti di organizzazione e di attività disciplinano struttura interna, contabilità e contratti.
Organi, incarichi e incompatibilità
Gli organi amministrativi sono consiglio di amministrazione e presidente. I mandati sono limitati, di regola, a non più di due consecutivi, con durata massima di cinque anni; per gli amministratori designati o nominati da enti pubblici non si può superare in ogni caso il limite di tre mandati. Sono previste astensione in caso di conflitto di interessi, facoltà di assicurazione degli amministratori e disciplina delle indennità con limite massimo fissato dalla Giunta regionale. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità riguardano, tra l’altro, cariche negli enti locali o nella ASL del territorio, dipendenti o rappresentanti di imprese fornitrici, dipendenti dell’azienda, chi ha liti o debiti verso l’azienda e chi si trova nelle condizioni ostative previste dal TUEL.
Direzione generale e gestione
La gestione è affidata a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, scelto per esperienza professionale e tecnica nel settore socio-assistenziale o socio-sanitario. Negli enti con ricettività non superiore a 60 posti può essere incaricato anche un dipendente non dirigenziale con adeguata esperienza. Il direttore opera con contratto di diritto privato a termine, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e risponde del raggiungimento degli obiettivi, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e del personale. Il consiglio può risolvere il contratto in caso di risultati negativi o reiterata inosservanza delle direttive.
Contabilità, bilancio e patrimonio
Le aziende approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e il rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il bilancio deve rispettare i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio e pubblicità. I regolamenti possono introdurre la contabilità economica e il rendiconto si integra con il conto economico. Il patrimonio comprende tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’azienda o acquisiti successivamente. Nella gestione patrimoniale vanno salvaguardati, per quanto possibile, la dotazione originaria, i beni storico-monumentali, i beni destinati a pubblico servizio e il vincolo di destinazione del fondatore. In caso di disavanzo, il ripiano va effettuato entro l’esercizio successivo usando le entrate disponibili e, se necessario, vendendo patrimonio disponibile.
Controlli, commissariamento e personale
Le aziende devono dotarsi di controlli interni di regolarità amministrativa e contabile. I controlli sulla qualità delle prestazioni sono disciplinati nell’ambito della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari. In caso di gravi irregolarità, violazioni gravi e reiterate o impossibilità di funzionamento degli organi, l’Assessore regionale può nominare un commissario per l’amministrazione provvisoria da due a otto mesi e avviare la nomina dei nuovi organi. Il rapporto di lavoro del personale è privatistico e disciplinato dalla contrattazione collettiva del settore. Le assunzioni devono avvenire mediante procedure selettive idonee e pubblicizzate.
Nuove aziende costituibili dai comuni
I comuni, anche associati con altri enti locali e soggetti privati, possono costituire nuove aziende per servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, purché dispongano di un patrimonio non inferiore a 1 milione di euro. La partecipazione dei privati è limitata a conferimenti entro un terzo del patrimonio e a una rappresentanza nel consiglio non superiore a un terzo.
Trasformazione delle istituzioni in aziende: requisiti e termini
Le istituzioni che svolgono direttamente servizi socio-assistenziali e socio-sanitari potevano trasformarsi in aziende entro due anni dall’entrata in vigore della legge, adeguando lo statuto. La trasformazione era subordinata, in linea generale, a patrimonio netto non inferiore a 1 milione di euro, entrate ordinarie effettive non inferiori a 500.000 euro, esercizio diretto dell’attività sociale negli ultimi due anni e possibilità di conseguire le finalità statutarie. Sono previste deroghe per istituzioni di minori dimensioni o di recente costituzione e per quelle con esclusivo fine abitativo per indigenti. Se patrimonio o bilancio risultavano insufficienti, le istituzioni potevano presentare entro quattro anni un piano operativo di risanamento, anche tramite convenzioni, associazioni o fusioni; in mancanza di attuazione, era previsto lo scioglimento. Se le finalità originarie non erano più conseguibili, era possibile la modifica statutaria verso finalità analoghe con eventuale fusione, ma in difetto si procedeva allo scioglimento.
Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche private
Le istituzioni che, pur avendo i requisiti per diventare aziende, non si trasformavano in tal senso, oppure quelle prive di tali requisiti, dovevano trasformarsi entro quattro anni in associazioni o fondazioni di diritto privato, purché ricorressero specifiche condizioni di matrice privata o religiosa e fosse assicurato ai privati un ruolo nel governo, con elezione di almeno un quinto dei componenti dell’organo deliberante. Decorso inutilmente il termine, la Regione poteva nominare un commissario per provvedere alla trasformazione. Le nuove persone giuridiche sono senza scopo di lucro, hanno autonomia statutaria e gestionale, sono sottoposte alla vigilanza regionale e possono mantenere, su domanda, il regime pensionistico obbligatorio per i dipendenti che continuino a prestare servizio dopo la trasformazione.
Patrimonio e vincoli nelle persone giuridiche private
La trasformazione avviene mediante atto pubblico contenente lo statuto, che può regolare l’uso delle risorse, la nomina pubblica di componenti degli organi e, per le fondazioni, l’integrazione con soggetti pubblici o privati conferenti risorse; per le associazioni, la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall’assemblea dei soci. Devono essere individuati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati ai fini istituzionali, con maggioranze qualificate per la loro dismissione e con divieto di riduzione del valore patrimoniale. Gli atti di dismissione o costituzione di diritti reali su tali beni sono sottoposti al controllo regionale e, se del caso, all’iniziativa del pubblico ministero.
Altre tipologie di istituzioni
Le istituzioni operanti prevalentemente nel settore scolastico sono assoggettate al medesimo regime di trasformazione. Gli enti già equiparati alle IPAB dalla legge statale del 1890, come alcuni istituti religiosi o confraternite, deliberano la trasformazione in enti di diritto privato senza verifica dei requisiti, salvo il codice civile.
Disposizioni comuni, transitorie e abrogazioni
Le istituzioni trasformate conservano diritti e obblighi anteriori e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi. Il riordino non comporta cessazione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato; restano salvi anzianità e contratti a termine fino alla scadenza. Le ONLUS così qualificate beneficiano dell’esenzione IRAP prevista dalla normativa regionale. Si applicano inoltre, per aziende e fino alla trasformazione per le istituzioni, le norme regionali di semplificazione dei procedimenti su personale, appalti e acquisti. I procedimenti di depubblicizzazione già avviati alla data di entrata in vigore restano regolati dalla normativa previgente. È inoltre abrogata una disposizione della legge regionale n. 46/1996 sulle indennità agli amministratori locali.
Potere sostitutivo e soppressione
Le istituzioni che entro quattro anni non abbiano i requisiti per diventare aziende o persone giuridiche di diritto privato, incluse quelle operanti nel settore scolastico, sono soppresse con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali, che destina il patrimonio secondo le regole previste per i casi di scioglimento e devoluzione.
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