Cassazione Civile, Ordinanza n. 13110/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, relativo al possesso di otto unità immobiliari. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che alcuni immobili avevano natura rurale e dovevano quindi beneficiare dell'esenzione, in base alla disciplina sulla ruralità catastale e alle successive norme che consentivano il riconoscimento retroattivo del requisito mediante domanda di variazione e annotazione catastale. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente ritenendo che la domanda di variazione presentata non riguardasse gli immobili oggetto dell'avviso, ma altri immobili con diverso riferimento catastale, e che quindi la domanda idonea a esentare gli immobili accertati non fosse mai stata presentata. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c., per non avere il giudice d'appello considerato documenti e circostanze non contestate circa la fusione catastale di preesistenti unità in una nuova unità derivata; 2) violazione della normativa sulla ruralità e sulla procedura di variazione catastale, sostenendo che il requisito di ruralità derivava dall'annotazione catastale e che la CTR avrebbe dovuto riconoscere l'effetto retroattivo della domanda; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto assorbite questioni che restavano invece controverse, in particolare l'ICI dovuta per tre unità immobiliari strumentali ad uso abitativo e di natura rurale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse esaminato correttamente la derivazione catastale dell'unità immobiliare interessata e soprattutto non si fosse pronunciato sulla domanda relativa agli immobili censiti in categoria A, limitandosi a una pronuncia sugli immobili strumentali in categoria D. Ha inoltre affermato che, in materia di ruralità catastale, la domanda di variazione e l'annotazione negli atti catastali sono gli elementi rilevanti per il riconoscimento del beneficio, anche quando l'annotazione debba essere riferita all'unità derivata con richiamo al precedente identificativo catastale.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze documentali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione del materiale probatorio nel processo tributario.
Invocato per contestare il mancato recepimento di fatti e documenti non specificamente contestati.
La sua violazione è stata ravvisata nella pronuncia di assorbimento che ha omesso di decidere su una questione ancora controversa.
d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14
Richiamato come base della non imponibilità ICI per le unità immobiliari dotate dei requisiti di ruralità.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
Richiamato tra le norme che definiscono i requisiti di ruralità dei fabbricati.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106
Ha introdotto la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità.
d.m. 14 settembre 2011, artt. 2 e 4
Ha disciplinato la presentazione della domanda di variazione e il relativo procedimento.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Ha previsto che il riconoscimento della ruralità avvenga mediante inserimento di specifica annotazione negli atti catastali.
d.m. 26 luglio 2012, artt. 2 e 4
Ha disciplinato le modalità di richiesta e di annotazione della ruralità e i casi di nuovo classamento o sola annotazione.
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124
Ha attribuito effetti retroattivi, dal quinto anno antecedente, alle domande di variazione e all'inserimento dell'annotazione catastale.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 48 e 71
Richiamato a sostegno del meccanismo di autocertificazione e verifica nella procedura di variazione catastale.
art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel rinvio del d.l. n. 102 del 2013 per l'interpretazione favorevole al contribuente della disciplina retroattiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, ciò che rileva non è la mera strumentalità materiale del bene, ma il suo riconoscimento secondo le risultanze catastali e la procedura prevista dalla normativa speciale.
- La domanda di variazione catastale non produce da sola il riconoscimento della ruralità: è necessaria l'annotazione negli atti catastali, che costituisce il veicolo formale del beneficio, ferma la possibilità di effetti retroattivi nei limiti di legge.
- Quando un immobile originario sia stato soppresso per fusione o frazionamento, le annotazioni riferite alla ruralità possono e devono essere riportate sull'unità derivata con espresso richiamo al precedente identificativo catastale.
- Il giudice di merito che ritenga assorbite questioni ancora controverse omette una pronuncia e incorre in un vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- Nel processo tributario, il giudice deve confrontarsi con le allegazioni documentate della parte e con l'eventuale mancata contestazione dei fatti rilevanti, specialmente quando la controversia dipenda dall'esatta identificazione catastale degli immobili oggetto di imposizione.
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