Cassazione Civile, Ordinanza n. 18577/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per IVA relativa all'anno d'imposta 2014. La società contribuente aveva contestato la debenza dell'imposta e la legittimità della cartella, deducendo in appello anche l'omessa comunicazione di irregolarità e l'asserita insufficienza della motivazione dell'atto. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che non spettasse al contribuente dimostrare l'assenza di IVA a debito; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione da parte dell'Agente della riscossione della circostanza secondo cui non vi sarebbe stata IVA dovuta; 3) vizio di motivazione della cartella ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) violazione delle norme sulla comunicazione di irregolarità e sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, fosse necessaria la preventiva comunicazione o l'avviso bonario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente che contesti la propria dichiarazione, e la dedotta mancata contestazione dell'Agente non era specificamente dimostrata, oltre a essere comunque infondata perché la contestazione era insita nella stessa cartella. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché le doglianze sulla motivazione della cartella integrano, in realtà, una censura di violazione di legge e comunque esisteva una doppia conforme di merito. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che, nei casi di omesso versamento di somme dichiarate e non pagate, la comunicazione di irregolarità non è necessaria; il contraddittorio preventivo è richiesto solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimata, e condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente che contesti la pretesa fondata sulla propria dichiarazione.
La dedotta mancata contestazione va specificamente allegata e dimostrata; in ogni caso, la contestazione può ritenersi implicita nella cartella che richiede il pagamento di una maggiore imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze sulla motivazione dell'atto amministrativo, se formulate come vizio motivazionale, non sono correttamente ricondotte a questa norma, ma a violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si lamenta un vizio di motivazione dell'atto e, comunque, in presenza di doppia conforme di merito.
art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella derivante da controllo automatizzato per omesso versamento di somme dichiarate è legittima anche senza preventiva comunicazione di irregolarità; tale comunicazione è necessaria solo in presenza di errori nella dichiarazione.
art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'IVA, il controllo automatizzato segue la medesima regola: la cartella è legittima se il debito deriva da somme dichiarate e non versate.
art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sulla violazione della disciplina del controllo e delle sanzioni, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso concreto.
art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso bonario e il contraddittorio preventivo sono dovuti solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la loro omissione non ricorre nei casi di mero omesso versamento di quanto dichiarato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato dalla Corte per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa per controllo automatizzato su dati dichiarati, se il contribuente contesta il debito e assume che la dichiarazione non contenga l'importo posto a base della pretesa, egli deve produrre la dichiarazione o comunque provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.
- La mancata contestazione della controparte deve essere dedotta con specificità; in ogni caso, quando la cartella richiede il pagamento di una maggiore imposta rispetto a quanto dovuto, la contestazione è insita nella stessa pretesa fiscale.
- Le censure che investono la motivazione della cartella o dell'atto impositivo non possono essere automaticamente ricondotte al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando, in sostanza, si denunciano violazioni di legge o si tenta una nuova valutazione del merito.
- Nei controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la comunicazione di irregolarità non è necessaria quando il debito deriva dal mancato versamento di somme già indicate in dichiarazione; il contraddittorio preventivo è richiesto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione o di avviso bonario non determina automaticamente nullità della cartella: occorre distinguere tra ipotesi in cui la legge collega espressamente la sanzione invalidante e ipotesi di mera irregolarità procedimentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →