Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 4414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA della tariffa di igiene ambientale (TIA) relativa alle annualità considerate. XXXX S.p.A. sosteneva, con otto motivi, che la TIA avesse natura corrispettiva e non tributaria, che l'IVA fosse quindi dovuta, che la controversia spettasse al giudice ordinario e che il gestore non fosse legittimato passivamente. La Corte ha invece ritenuto che, nel caso concreto, si applicasse la TIA1, avente natura tributaria, e non la TIA2 prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di XXXX S.p.A. Ha confermato che la TIA1 è un tributo e non un corrispettivo per un servizio, sicché gli importi pagati a tale titolo non sono soggetti a IVA. Ha inoltre riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario e la legittimazione passiva del gestore che aveva emesso l'atto impositivo, nonché l'interesse della contribuente a impugnarlo per evitare che divenisse definitivo. La norma del D.L. n. 78 del 2010 relativa alla natura non tributaria della TIA2 non è stata ritenuta applicabile alla TIA1 né dotata di efficacia retroattiva. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della parte intimata; la ricorrente è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997

    La TIA disciplinata dal regime applicabile al caso è stata qualificata come entrata tributaria, non come corrispettivo privatistico.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    L'IVA si applica alle prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo; non si applica invece a entrate aventi natura tributaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1973, Tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies

    La previsione dell'aliquota IVA per determinate prestazioni relative alla gestione dei rifiuti opera solo quando tali prestazioni siano rese dietro pagamento di un corrispettivo, non quando siano finanziate tramite un tributo.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    La tariffa è prevista come "corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

    La disposizione riguarda la TIA2, distinta dalla TIA1, e qualifica la tariffa come corrispettivo. Tuttavia, in assenza del regolamento ministeriale attuativo, per le annualità esaminate continuava ad applicarsi il precedente regime TIA1.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito nella L. n. 122 del 2010

    "Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

    La norma è riferita alla TIA2, non alla TIA1, e non può essere applicata retroattivamente per trasformare in corrispettivo una tariffa che, secondo la disciplina e la giurisprudenza vigenti, aveva natura tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'impugnazione di un atto impositivo emesso dal gestore del servizio rientra nella giurisdizione tributaria e può essere proposta contro il soggetto che ha formato e notificato l'atto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per stabilire se una tariffa ambientale sia soggetta a IVA occorre prima qualificarne la natura giuridica: se è un tributo, l'IVA non è dovuta; se è un vero corrispettivo per un servizio, l'IVA può applicarsi.
  • La denominazione normativa non è sufficiente: bisogna verificare quale regime tariffario fosse concretamente applicabile nell'anno considerato e se fossero stati emanati gli atti attuativi necessari.
  • La TIA1, applicata in assenza del regolamento attuativo della TIA2, conserva natura tributaria anche per annualità successive all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006.
  • Una norma successiva che qualifica come non tributaria la TIA2 non può essere automaticamente applicata retroattivamente alla TIA1, soprattutto quando la giurisprudenza precedente aveva già consolidato la natura tributaria di quest'ultima.
  • Le controversie contro un atto di accertamento o riscossione relativo alla TIA appartengono al giudice tributario quando l'atto ha natura sostanzialmente impositiva.
  • Il gestore del servizio è legittimato passivamente nell'impugnazione del proprio atto impositivo, anche se l'ente impositore finale è il Comune o altra amministrazione.
  • Il contribuente ha interesse a impugnare l'atto impositivo anche prima del pagamento, per impedirne la definitività e l'esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.