Sentenza del 23/02/2018 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Dichiarazione - Agevolazioni fiscali non godute - Dichiarazione integrativa - Termine decadenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva di poter correggere la dichiarazione fiscale originaria mediante dichiarazione integrativa, al fine di usufruire di agevolazioni fiscali non indicate o non godute inizialmente. La questione riguardava l'eventuale decadenza derivante dalla scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa e di emendare la dichiarazione originaria anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione può essere corretta fino alla fase contenziosa, quando l'errore riguarda il mancato riconoscimento di agevolazioni fiscali spettanti. Il termine decadenziale non impedisce quindi di far valere in giudizio il diritto all'agevolazione.
Norme richiamate
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
La scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di correggere la dichiarazione e far valere il diritto a benefici fiscali non indicati, anche in sede contenziosa.
Cassazione, sentenze n. 13378/2016 e n. 26550/2016
I precedenti confermano che la dichiarazione dei redditi è emendabile dal contribuente fino alla sede contenziosa, anche oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- Il contribuente può correggere errori od omissioni della dichiarazione fiscale anche dopo la scadenza del termine ordinario per la dichiarazione integrativa, quando intende far valere un diritto o un'agevolazione spettante.
- La scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 non determina automaticamente la perdita sostanziale del beneficio fiscale.
- La correzione può essere fatta valere anche durante il contenzioso tributario, purché il contribuente dimostri l'esistenza dei presupposti dell'agevolazione e l'errore commesso nella dichiarazione originaria.
- La possibilità di emendare la dichiarazione riguarda principalmente errori a favore del contribuente, mentre restano da verificare eventuali termini specifici, presupposti probatori e limiti previsti per il particolare beneficio fiscale.
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