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Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 407 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

RIMBORSO IVA - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO CAUTELARE GIUSTIFICATA DALL'ESISTENZA DI UNA RAGIONE DI CREDITO - ACCERTAMENTI IN CORSO

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la sospensione della parte residua del rimborso IVA. La sospensione era stata disposta mentre erano in corso accertamenti fiscali nei confronti della società, già a conoscenza dell'avviso di accertamento, poiché l'Amministrazione riteneva di vantare un credito nei suoi confronti. La questione riguardava se l'art. 38-bis, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 consentisse la sospensione soltanto in presenza dei reati tributari espressamente indicati oppure anche in altri casi, quale misura cautelare a tutela del credito erariale.

La decisione

La sospensione è stata ritenuta legittima. L'art. 38-bis, comma 8, non limita la sospensione ai soli casi di constatazione dei reati previsti dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, ma rende obbligatoria la sospensione in tali specifiche ipotesi. Resta inoltre possibile una sospensione cautelare fondata sull'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, quando l'Amministrazione ritenga di avere una ragione di credito verso il contribuente, anche se tale credito è ancora oggetto di accertamento o contenzioso. Pertanto, la pretesa della società non è stata accolta e ha prevalso la posizione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 38-bis, comma 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'esecuzione dei rimborsi è sospesa nel caso in cui sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

    La norma impone la sospensione del rimborso nei casi espressamente previsti, ma non esclude ulteriori sospensioni cautelari fondate su una contrapposta ragione di credito dell'Amministrazione.

  • Art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Qualora un'amministrazione dello Stato abbia ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni e richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

    La disposizione costituisce base per la sospensione cautelare dei pagamenti pubblici quando esista una ragione di credito erariale contrapposta, anche se l'accertamento del credito non è ancora definitivo.

  • Artt. 2 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Sono richiamati dall'art. 38-bis, comma 8, quali reati la cui constatazione determina obbligatoriamente la sospensione dell'esecuzione dei rimborsi IVA.

Massime di principio

  • La previsione normativa di un caso obbligatorio di sospensione non esclude, di per sé, ulteriori ipotesi di sospensione cautelare previste da altre norme.
  • Un rimborso fiscale può essere sospeso quando l'Amministrazione vanti, o ritenga fondatamente di vantare, un credito nei confronti del contribuente, anche se l'accertamento è ancora pendente.
  • La sospensione cautelare può essere legittima prima della definitività del credito erariale, purché sia collegata a un'attività di accertamento concreta e conosciuta dal contribuente.
  • In presenza di un rimborso richiesto e di un possibile debito fiscale dello stesso soggetto, occorre verificare sia le norme speciali sul rimborso sia le disposizioni generali sulla tutela del credito pubblico.
  • La sospensione non equivale necessariamente al diniego definitivo del rimborso: normalmente opera in via temporanea, in attesa della definizione dell'accertamento o del relativo contenzioso.

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