Sentenza del 23/02/2018 n. 408 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Violazione art. 32 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992 - Termini perentori per il deposito di documenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione documentale effettuata oltre il termine è colpita da decadenza e non può essere utilmente considerata nel giudizio. La decisione applica quindi la natura perentoria del termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la violazione del termine per il deposito di documenti nel processo tributario. Sebbene l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consenta alle parti di produrre nuovi documenti anche in appello, oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c., tale facoltà deve essere esercitata entro venti giorni liberi prima dell'udienza, rispettando le formalità previste dall'art. 24. Il termine è considerato perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, perché mira a garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza le parti possono depositare documenti
Il termine per il deposito dei documenti è perentorio: il suo mancato rispetto comporta la decadenza dalla possibilità di produrli, poiché la regola tutela il diritto di difesa e il contraddittorio.
Art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, ma tale facoltà deve comunque essere esercitata entro il termine processuale previsto dall'art. 32, comma 1.
Art. 24 D.Lgs. n. 546/1992
Le produzioni documentali devono rispettare le formalità processuali previste per il deposito e la comunicazione degli atti.
Art. 345 c.p.c.
I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello nel processo civile non impediscono, nel processo tributario, la più ampia facoltà prevista dall'art. 58, purché siano rispettati i termini tributari.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti devono essere depositati entro venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine va calcolato escludendo sia il giorno dell'udienza sia quello del deposito.
- La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non consente di ignorare i termini processuali: l'art. 58 amplia l'oggetto della produzione, ma non elimina la decadenza prevista dall'art. 32.
- Un deposito tardivo può rendere il documento inutilizzabile, anche quando la legge non definisce espressamente il termine come perentorio.
- La perentorietà del termine è giustificata dalla necessità di consentire alla controparte di conoscere tempestivamente i documenti e di predisporre adeguate difese.
- In situazioni analoghe è opportuno depositare tutta la documentazione con congruo anticipo e verificare sia il rispetto dei venti giorni liberi sia le formalità di deposito e comunicazione.
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