Sentenza del 23/02/2018 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
ICI - Atto impositivo - Motivazione per relationem - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e per violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem. Gli avvisi non indicavano in modo preciso gli immobili cui si riferiva la pretesa tributaria e non allegavano la relativa scheda o gli altri documenti richiamati. Tale omissione impediva al contribuente di conoscere compiutamente gli elementi essenziali della pretesa e di formulare contestazioni specifiche per ciascun immobile, compromettendo il diritto di difesa.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L'obbligo di allegare gli atti richiamati per relationem non opera automaticamente per qualsiasi documento, ma riguarda quelli indispensabili a sostenere le ragioni della pretesa. Tuttavia, quando la mancata allegazione comporta l'effettiva impossibilità per il contribuente di comprendere i fatti posti a fondamento dell'accertamento e di difendersi adeguatamente, l'atto impositivo è viziato e deve essere annullato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo, quando necessari per comprenderne la motivazione.
La norma tutela il diritto di difesa del contribuente. La mancata allegazione degli atti richiamati determina l'illegittimità dell'atto quando impedisce la conoscenza effettiva degli elementi essenziali della pretesa tributaria; il pregiudizio non è tuttavia automatico o in re ipsa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, articolo 11, comma 2-bis
Obbligo di allegazione, per gli avvisi di accertamento ICI, degli atti richiamati indispensabili a sostenere le ragioni della pretesa.
La disposizione, successivamente abrogata e riprodotta nell'articolo 1, comma 162, della Legge n. 296 del 2006, limita l'obbligo agli atti indispensabili per comprendere e verificare la pretesa impositiva.
Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162
Previsione successiva relativa agli avvisi di accertamento dei tributi locali e all'allegazione degli atti indispensabili a sostegno della pretesa.
La disciplina conferma che l'atto impositivo deve consentire al contribuente di individuare con precisione i presupposti della richiesta tributaria e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 13105 del 2012
L'obbligo di allegazione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e la sua violazione rileva quando l'omissione comporta la mancata conoscenza di elementi essenziali della pretesa, non automaticamente per il solo fatto che un documento non sia stato allegato.
Massime di principio
- Un atto impositivo motivato per relationem è legittimo solo se il contribuente può conoscere effettivamente tutti gli elementi essenziali della pretesa, mediante il contenuto dell'atto o l'allegazione dei documenti richiamati.
- La mancata allegazione di un documento non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se quel documento sia indispensabile per comprendere la pretesa e per predisporre una difesa concreta.
- Negli accertamenti immobiliari, l'atto deve individuare con precisione i beni, i periodi d'imposta, i dati rilevanti e i criteri di calcolo; l'omessa indicazione di tali elementi può compromettere il diritto di difesa.
- Se l'avviso richiama schede, elenchi, perizie o altri atti non allegati e senza riprodurne il contenuto essenziale, il contribuente può contestare il difetto di motivazione e la violazione dell'obbligo di allegazione.
- Il contribuente deve evidenziare concretamente quale specifica attività difensiva sia stata resa impossibile o difficoltosa dalla mancata allegazione, poiché il pregiudizio deve essere effettivo e non meramente presunto.
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