Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi di capitale - Redditi non contabilizzati da società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della presunzione secondo cui gli utili non contabilizzati da una società di capitali a ristretta base sociale siano stati distribuiti pro quota ai soci e costituiscano, per questi ultimi, redditi di capitale imponibili ai fini IRPEF. La presunzione si fonda sulla ristrettezza della compagine sociale e sul conseguente vincolo di solidarietà, reciproco controllo e conoscibilità della gestione tra i soci. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, di non avere percepito gli utili o di essere rimasto estraneo alla gestione societaria.

La decisione

La Corte di cassazione, con ordinanza 16 maggio 2017, n. 12125, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale e ritenuto legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base sociale. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di presunzione di secondo grado, precisando che il fatto noto è rappresentato dalla ristrettezza della compagine sociale e dai rapporti di solidarietà e controllo tra i soci, non dalla mera esistenza dei maggiori redditi accertati in capo alla società.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria è fondata sul disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d).

    La norma consente la ricostruzione induttiva del reddito societario sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. In presenza di una società a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali ha una compagine sociale molto ristretta e viene accertata l'esistenza di utili extracontabili, l'Amministrazione finanziaria può presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
  • La presunzione non è automatica in senso assoluto: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta della mancata percezione degli utili, della propria estraneità alla gestione o di circostanze incompatibili con la distribuzione.
  • La ristrettezza della base sociale costituisce il fatto noto dal quale deriva la presunzione; non si tratta di una vietata presunzione di secondo grado fondata esclusivamente sull'accertamento societario.
  • In situazioni analoghe, il socio deve contestare specificamente sia la ricostruzione degli utili extracontabili sia, soprattutto, il collegamento presuntivo tra tali utili e la loro effettiva attribuzione personale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.