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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10005/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto formalmente qualificato come appalto tra una società committente e una cooperativa, avente ad oggetto lavorazioni di confezionamento e assemblaggio di prodotti cosmetici, movimentazione merci, reception e pulizia. Una lavoratrice, assunta a termine dalla cooperativa per facchinaggio e confezionamento in esecuzione dell'appalto, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la committente, sostenendo che l'appalto fosse fittizio e integrasse somministrazione illecita di manodopera. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ordinando la riammissione in servizio e condannando la società al risarcimento del danno e a differenze retributive. In cassazione la società committente ha dedotto: errata qualificazione giuridica dell'appalto e della nozione di appalto labour intensive; violazione del riparto dell'onere della prova; omessa considerazione di documenti e prova legale; motivazione apparente o contraddittoria; errato riconoscimento di mansioni superiori; erroneo esame dei conteggi e della continuità lavorativa; indebita mancata detrazione dell'aliunde perceptum dall'indennità ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del controricorso della cooperativa e ha escluso la sussistenza di un conflitto processuale idoneo a paralizzarne la difesa. Nel merito ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione dell'appalto, chiarendo che, negli appalti ad alta intensità di manodopera, occorre verificare l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore, l'affidamento di un risultato autonomo, il potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, l'impiego di mezzi propri e il rischio d'impresa. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato che la cooperativa si era limitata a fornire mere prestazioni di manodopera, con organizzazione integralmente gestita dalla committente, senza autonoma prestazione di risultato, con conseguente somministrazione illecita di manodopera. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e dei vizi motivazionali dedotti, trattandosi in gran parte di richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità. Infine ha affermato che l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 non va decurtata dell'aliunde perceptum, perché la norma non lo prevede espressamente e la sua funzione è quella di ristorare integralmente il pregiudizio del lavoratore nel periodo considerato. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato ai fini della qualificazione dell'appalto e del requisito del risultato autonomo dell'opera o servizio.

  • art. 20 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato per la disciplina degli appalti e della distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera.

  • art. 2086 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione del rapporto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contratto, ma non accolto come decisivo.

  • art. 329 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifico accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione dell'esito probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile per la mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non è ravvisabile nel semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è escluso se la sentenza espone chiaramente il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 2103, comma 7, c.c.

    Richiamato nel motivo sulle mansioni superiori, non accolto perché ritenuto sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare carenza motivazionale, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    "indennità onnicomprensiva"; "ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive"

    La Corte ne dà interpretazione letterale e teleologica: l'indennità copre integralmente il pregiudizio del periodo tra cessazione e pronuncia e non prevede la detrazione dell'aliunde perceptum.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Il criterio letterale è indicato come cardine nell'interpretazione della legge.

  • art. 8 l. n. 604/1966

    Richiamato quale parametro di quantificazione dell'indennità ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    Richiamato dall'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 quanto al termine per agire.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Citatato in comparazione: la Corte osserva che il legislatore, a differenza di tale norma, non ha previsto la detrazione dell'aliunde perceptum.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Richiamato in via analogica per sostenere la natura forfetaria e onnicomprensiva dell'indennità, con esclusione dell'aliunde perceptum.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato per la quantificazione del danno, ma la Corte esclude che l'aliunde perceptum debba essere detratto nel caso previsto dall'art. 39 d.lgs. n. 81/2015.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo all'indennità onnicomprensiva senza detrazione dell'aliunde perceptum.

  • art. 2041 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel settimo motivo in relazione alla compensatio lucri cum damno, senza accoglimento.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiesta contro la cooperativa è stata esclusa a seguito del rigetto dell'eccezione di inammissibilità del suo controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli appalti ad alta intensità di manodopera, la genuinità del contratto non dipende dal solo nomen iuris, ma dall'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore e dall'esistenza di un risultato autonomo, con reale esercizio del potere direttivo e di controllo sui lavoratori impiegati.
  • Si configura somministrazione illecita di manodopera quando il formalmente appaltatore si limiti a fornire energie lavorative, senza assumere rischio d'impresa né gestire in modo autonomo i propri dipendenti, mentre l'organizzazione del lavoro resta integralmente al committente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata; non ricorre quando si contesta semplicemente l'apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione, salvo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia ignorato prove legali o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che non lo sono.
  • L'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 copre integralmente il pregiudizio del lavoratore per il periodo considerato e, in assenza di previsione espressa, non deve essere ridotta dell'aliunde perceptum.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. sussiste solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo; non è configurabile se la ratio decidendi è chiara e logicamente sviluppata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

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