Cassazione Civile, Ordinanza n. 09925/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico avevano chiesto il riconoscimento e il pagamento dell'indennità di rischio radiologico, già in precedenza loro riconosciuta e poi revocata dalla datrice di lavoro dopo un monitoraggio del personale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che per il personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia non operi una presunzione assoluta di rischio, ma sia necessario provare un'esposizione effettiva, abituale e professionale a un rischio radiologico analogo a quello del personale di radiologia; sulla base della consulenza tecnica, i dipendenti non risultavano esposti in aree controllate ma solo sorvegliate e a livelli di radiazione non equiparabili. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di varie norme in tema di indennità e onere probatorio, sostenendo di avere provato i presupposti dell'esposizione e della propria equiparazione al personale di radiologia; con il secondo motivo hanno dedotto omesso ed errato esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato le critiche del consulente di parte alla CTU svolta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale si era attenuta all'orientamento consolidato secondo cui la presunzione assoluta di rischio radiologico vale solo per medici e tecnici di radiologia, mentre per gli altri lavoratori l'indennità presuppone la prova di un rischio effettivo, non meramente ipotetico, con onere probatorio a carico del dipendente; la valutazione di fatto della Corte d'appello circa la mancata equiparabilità dell'esposizione dei ricorrenti a quella del personale radiologico non è sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza, formalmente proposta ex art. 360, n. 5, c.p.c., mirava in realtà a censurare la mancata confutazione puntuale delle critiche del consulente di parte alla CTU, questione che non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, salvo che sia stato completamente obliterato il rilievo storico delle contestazioni; nel caso concreto la sentenza d'appello dava conto dei rilievi di parte e privilegiava la CTU perché questa li aveva esaminati e replicato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge; nel caso il primo motivo è stato ricondotto formalmente a tale norma ma ritenuto infondato perché attaccava in realtà l'accertamento di fatto
la riformulazione del vizio dopo il D.L. n. 83/2012 limita il sindacato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mancata analisi dettagliata di argomentazioni difensive o critiche peritali
la mancata menzione di rilievi tecnici di parte, ove integri un vizio del percorso motivazionale, può semmai ricadere nell'errore processuale e non nel n. 5
la motivazione è viziata solo se manca in modo radicale o è meramente apparente; nel caso non vi era tale vizio perché la sentenza d'appello richiamava i rilievi di parte e le repliche del CTU
l'onere di provare la sussistenza del rischio radiologico effettivo grava sul lavoratore che chiede l'indennità
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza un'autonoma decisione specifica su di esso
art. 1, Legge n. 460/1988
prevede una presunzione assoluta di rischio radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia
art. 8, d.P.R. n. 270/1987
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di indennità di rischio radiologico
art. 54, d.P.R. n. 384/1990
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di indennità di rischio radiologico
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di indennità di rischio radiologico
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di indennità di rischio radiologico
art. 29, CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000
richiamato tra le fonti collettive invocate dai ricorrenti per il riconoscimento dell'indennità
D.Lgs. 230/1995
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di esposizione e rischio radiologico
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Per il personale sanitario diverso dai medici e tecnici di radiologia l'indennità di rischio radiologico non discende da una presunzione assoluta, ma richiede la prova rigorosa di un'esposizione effettiva, abituale e professionale a un rischio analogo, per continuità e intensità, a quello del personale radiologico.
- L'accertamento sulla concreta esposizione al rischio radiologico, quando sorretto da motivazione congrua e da apprezzamento tecnico delle risultanze peritali, è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti stretti dei vizi motivazionali o processuali.
- L'onere di provare i presupposti dell'indennità di rischio radiologico grava sul lavoratore che la pretende.
- La censura che si limiti a lamentare la mancata analisi puntuale delle osservazioni del consulente di parte non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; tale vizio richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o incompletezza dell'argomentazione difensiva.
- Se il giudice di merito dà conto dell'esistenza delle critiche tecniche di parte e spiega di aderire alla CTU perché questa le ha esaminate e confutate, non ricorre un vizio di motivazione; il vizio può configurarsi solo se i rilievi di parte siano stati del tutto obliterati dalla motivazione.
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