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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09969/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica volta a ottenere differenze retributive per il periodo in cui aveva svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita. Il Tribunale aveva riconosciuto un importo maggiore, ritenendo che il trattamento economico da prendere a base comprendesse anche gli emolumenti accessori, inclusa la retribuzione di risultato prevista dal CCNL per la dirigenza di IV Area seconda fascia. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha rideterminato al ribasso la somma dovuta, quantificandola in euro 27.465,63 sulla base dei conteggi dell’Amministrazione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per avere esaminato un motivo di appello dell’Agenzia asseritamente inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché meramente ripetitivo e privo di critica alla sentenza di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la base di calcolo di euro 6.490,04 considerata dalla Corte territoriale sarebbe stata solo la retribuzione mensile e non avrebbe incluso la retribuzione di risultato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la Corte d’appello avrebbe accolto il motivo dell’Agenzia sulla quantificazione delle differenze per retribuzione di risultato senza adeguata esposizione delle ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era inammissibile perché la ricorrente denunciava una questione processuale non specificamente dedotta e riportata nei gradi di merito, senza indicare dove l’eccezione di inammissibilità dell’appello fosse stata proposta. Ha richiamato il principio di specificità del ricorso e l’onere di indicare gli atti processuali rilevanti. Sul secondo motivo ha affermato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni, e che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e l’interpretazione del contratto collettivo. Sul terzo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d’appello esistente e sufficiente, poiché il giudice di merito aveva richiamato la tabella di calcolo dell’Agenzia e indicato i dati ritenuti rilevanti; inoltre ha osservato che la censura atteneva in sostanza alla sufficienza della motivazione e non a una vera motivazione mancante o apparente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in mancanza di attività difensiva dell’Agenzia. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il trattamento economico dovuto al dipendente pubblico che svolga mansioni superiori comprende il complessivo trattamento previsto per la qualifica superiore, inclusi gli emolumenti accessori richiamati dal contratto collettivo, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello e richiamato nel ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; tuttavia, in cassazione non basta dedurre l’inammissibilità dell’appello se la questione non risulta specificamente allegata e documentata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale o di nullità della sentenza può essere denunciato in cassazione, ma resta soggetto al principio di specificità del motivo e all’onere di indicare gli atti processuali rilevanti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni o contestazioni sulla valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il percorso decisorio; non è richiesto che confuti ogni argomento di parte o ogni risultanza istruttoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La decisione deve essere motivata; il sindacato di legittimità investe solo l’esistenza della motivazione in sé, non la sua mera sufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificità: la censura è inammissibile se non indica con precisione gli atti e i passaggi processuali in cui la questione è stata sollevata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo e non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove o all’interpretazione delle clausole contrattuali.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia solo apparente, perplessa o incomprensibile; non è censurabile in cassazione la semplice insufficienza argomentativa o il mancato esame di tutti gli argomenti di parte.
  • In tema di appello, la verifica dell’ammissibilità del motivo richiede una critica effettiva alla sentenza impugnata, ma la relativa doglianza va correttamente e specificamente introdotta in cassazione, con puntuale richiamo del fatto processuale dedotto.
  • Nella liquidazione delle differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve fare riferimento al trattamento economico complessivo della qualifica superiore secondo il dato normativo e contrattuale applicabile, ma l’errore di quantificazione va censurato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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