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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni vigili urbani alle dipendenze di un Comune per ottenere il risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente derivante dal non aver goduto del riposo settimanale nel settimo giorno consecutivo, pur avendo prestato servizio in regime di turni, e dal non aver fruito di un riposo compensativo. In primo grado la domanda era stata accolta in parte, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione, rigettando la pretesa risarcitoria. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 156, comma 2, c.p.c. per asserito travisamento della questione giuridica e insufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni del gravame; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e nullità della sentenza d’appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione del CCNL, sostenendo che la domanda riguardasse il superamento del normale orario di lavoro e il settimo giorno consecutivo oltre le 36 ore settimanali, con applicazione dell’art. 24 del CCNL anziché dell’art. 22; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 36 Cost., 2087 e 2109 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da usura psico-fisica riferita alla prestazione consecutiva oltre il sesto giorno. Il Comune, con controricorso, ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo ultrapetizione del primo giudice per avere riconosciuto la maggiorazione retributiva per un periodo non domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati, con esame congiunto, tutti i motivi. Ha preliminarmente precisato che l’oggetto della domanda era il ristoro del pregiudizio da usura psico-fisica connesso al lavoro nel settimo giorno consecutivo oltre l’orario settimanale ordinario, e ha affermato che, quando il riposo settimanale è semplicemente fruito oltre il settimo giorno ma nel rispetto della disciplina contrattuale e dell’organizzazione del lavoro, non sussiste automaticamente un danno risarcibile: è dovuta soltanto la maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello, che aveva accertato la corresponsione della maggiorazione ex art. 22 del CCNL e aveva escluso la cumulabilità con l’indennità ex art. 24, quest’ultima riferita ai soli casi di prestazione occasionale o eccezionale nel giorno di riposo settimanale assegnato. Il ricorso incidentale condizionato del Comune è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    invocato per dedurre un error in procedendo per travisamento della questione giuridica e insufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni dell’appello

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione insufficiente/apparente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato sia per l’asserita omessa pronuncia sia dal Comune nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione del primo giudice

  • art. 36 Cost.

    richiamato per sostenere che la prestazione nel settimo giorno avrebbe leso il diritto al riposo e integrato danno da usura psico-fisica

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore

  • art. 2109 c.c.

    richiamato per affermare il diritto al riposo settimanale e la risarcibilità della sua violazione

  • art. 22 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed Enti locali

    ritenuto applicabile dalla Corte; disciplina la prestazione resa in giornata festiva/nel settimo giorno per il personale turnista e compensa integralmente il disagio, secondo la Corte, quando il riposo è solo differito nel rispetto dell’organizzazione del lavoro

  • art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed Enti locali

    ritenuto dalla Corte applicabile solo alle prestazioni rese in giorno festivo che eccedano il normale orario assegnato al turnista o che avvengano in via eccezionale/occasionale nel giorno di riposo settimanale

  • art. 17 d.P.R. n. 268/1987

    indicato come precedente disciplina contrattuale equivalente richiamata dalla Corte territoriale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. n. 8458/2010

    richiamata come precedente in tema di danno da usura psico-fisica e riposo settimanale

  • Cass. n. 32905/2021

    richiamata a conferma del principio sul riposo settimanale e la mancanza di automatica risarcibilità del danno

  • Cass. n. 19326/2021

    richiamata a conferma del medesimo orientamento

  • Cass. n. 28628/2020

    richiamata a conferma del medesimo orientamento

  • Cass. n. 41891/2021

    richiamata per affermare che il solo differimento del riposo non genera di per sé danno risarcibile

  • Cass. n. 41273/2021

    richiamata per affermare che il solo differimento del riposo non genera di per sé danno risarcibile

  • Cass. n. 24563/2016

    richiamata come precedente che ha riconosciuto il danno solo in presenza di totale soppressione del riposo settimanale

  • Cass. n. 24180/2013

    richiamata in continuità con le Sezioni Unite, per il caso di totale soppressione del riposo settimanale

  • Cass. S.U. n. 142/2013

    richiamata quale precedente di legittimità sulla risarcibilità del danno da usura psico-fisica in caso di mancato godimento del riposo settimanale

Massime di principio

  • Nel lavoro turnista, il fatto che il riposo settimanale sia fruito oltre il settimo giorno non comporta automaticamente un danno da usura psico-fisica risarcibile: occorre distinguere tra semplice differimento del riposo e sua totale soppressione o violazione della disciplina legittimante.
  • Quando la prestazione nel giorno festivo o nel settimo giorno è resa nel rispetto della disciplina contrattuale e dell’organizzazione del tempo di lavoro, il lavoratore ha diritto alla sola maggiorazione retributiva prevista dal contratto collettivo, non anche al risarcimento del danno in re ipsa.
  • La risarcibilità del danno da usura psico-fisica presuppone una prestazione svolta in assenza di previsioni legittimanti e in violazione delle norme sul riposo settimanale; solo in tale ipotesi la perdita definitiva del riposo può essere risarcita anche equitativamente.
  • La disciplina collettiva che regola il lavoro festivo dei turnisti va interpretata distinguendo tra prestazione occasionale/eccezionale nel giorno di riposo assegnato e prestazione resa secondo turni programmati: solo nel primo caso può operare l’indennità specifica prevista per il lavoro festivo oltre l’orario ordinario.
  • La deduzione di un danno da usura psico-fisica non può essere utilizzata per ottenere surrettiziamente una duplicazione di emolumenti rispetto alla maggiorazione già prevista dalla contrattazione collettiva per la medesima prestazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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