Cassazione Civile, Ordinanza n. 09943/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di una biologa di far accertare che l'attività da lei svolta presso un ambulatorio di nutrizione di una ASL non fosse una collaborazione autonoma, ma un rapporto di lavoro subordinato. I giudici di merito avevano escluso la subordinazione ritenendo non provati gli indici tipici del rapporto subordinato: assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari, vincolo di orario, fruizione di ferie, ordini di servizio e altri elementi documentali coerenti con l'inserimento gerarchico nell'organizzazione datoriale. La ricorrente, in cassazione, proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile, sostenendo che le testimonianze e la documentazione avrebbero invece dimostrato chiaramente la subordinazione e che la Corte d'appello avesse travisato anche un riferimento a una collaborazione con un'altra professionista; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., insistendo sul valore delle deposizioni testimoniali, delle lettere del primario e delle delibere relative all'attività svolta, che a suo dire avrebbero imposto una diversa qualificazione del rapporto. La ASL resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente impostato come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in realtà si risolvesse in una critica alla valutazione delle prove e non integrasse alcuna delle ipotesi di motivazione mancante, apparente o intrinsecamente contraddittoria. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva esaminato in modo coerente gli elementi istruttori e li aveva ritenuti insufficienti a dimostrare la subordinazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non era proponibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, la doglianza mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Anche l'asserito errore sul rapporto di collaborazione con la dott.ssa Chiri è stato considerato non decisivo, con rilievo semmai revocatorio ma non idoneo a incidere sulla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sulla decisione accelerata, anche al pagamento della somma prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza di motivazione rilevante come nullità ricorre solo in caso di assenza grafica, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente rispetto alle prove.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove non legali.
In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La procedura di decisione accelerata consente la definizione del ricorso con conseguenti effetti anche in tema di responsabilità aggravata e condanna supplementare quando il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato.
La Corte applica la disciplina della condanna aggravata, ritenendo la proposizione/insistenza nel ricorso in contrasto con principi consolidati idonea a integrare abuso del processo e a giustificare la condanna a una somma ulteriore.
Le censure di legittimità devono essere specifiche e non possono demandare alla Corte l'enucleazione di fatti decisivi da esaminare ex novo.
Le memorie non possono ampliare il contenuto dei motivi originari né introdurre nuove questioni.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La dichiarazione di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. non coincide con la mera non condivisibilità della valutazione probatoria: occorre un vizio strutturale della motivazione, nei ristretti casi di assenza, apparenza o radicale incomprensibilità.
- Nel giudizio di cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito o delle prove testimoniali e documentali; le censure che mirano a ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omesso esame di elementi probatori né il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
- In caso di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è preclusa, salvo che il ricorrente indichi specifiche divergenze sui fatti rilevanti nei due gradi di merito.
- In materia di qualificazione del rapporto di lavoro, la subordinazione va provata mediante indici concreti quali potere direttivo e disciplinare, vincolo di orario, ferie e inserimento gerarchico; in loro assenza, l'attività può essere ritenuta autonoma anche se professionalmente elevata e svolta in modo continuativo.
- Il riferimento di un testimone qualificato alla necessità di stabilizzare o potenziare un servizio non vale, di per sé, come prova della preesistente subordinazione del rapporto, né come qualificazione giuridica vincolante della prestazione.
- Un errore percettivo o un'affermazione inesatta su un fatto non decisivo non incide sulla tenuta della motivazione se la ratio decidendi resta sorretta da autonome e sufficienti argomentazioni.
- Le memorie depositate nel giudizio di legittimità non possono introdurre nuovi temi di censura o ampliare i motivi originari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09925/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09945/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09969/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09975/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →