Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto alle domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona presentate da una docente di lingua francese con laurea e abilitazione conseguiti in Romania, dopo il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante. La domanda era stata proposta nel 2010 e poi reiterata nel 2014, ma era stata respinta perché le graduatorie erano già state trasformate da permanenti ad esaurimento e quindi chiuse. La ricorrente ha impugnato la conferma del diniego, deducendo, con sei motivi, violazioni di normativa unionale e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla parità di trattamento, sui principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e accesso agli uffici pubblici, nonché sull'impossibilità di accedere a corsi abilitanti estinti. In sostanza sosteneva che il riconoscimento del titolo estero dovesse consentirle l'inserimento nelle GAE e che il mancato inserimento integrasse una discriminazione rispetto ai docenti formati in Italia o comunque una violazione del diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi salvo il quarto, perché non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata non solo sul tema del riconoscimento del titolo, ma soprattutto sulla circostanza decisiva che sia il decreto di riconoscimento sia la domanda di inserimento erano successivi alla chiusura delle graduatorie. Sul quarto motivo ha chiarito che il riconoscimento del titolo professionale estero ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, ma ciò nonostante ha confermato il dispositivo della decisione di merito, poiché la preclusione all'inserimento derivava comunque dal fatto che la domanda era stata presentata quando le graduatorie erano ormai chiuse e la disciplina interna si applicava in modo paritario a cittadini italiani e di altri Stati membri. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con conseguente chiusura agli ulteriori inserimenti salvo ipotesi eccezionali
art. 5 del D.L. n. 59/2008 convertito in Legge comunitaria 101/2008
è richiamato dalla ricorrente come fonte in materia di riconoscimento del servizio e dei titoli nell'ambito UE
direttiva 2005/36/CE
è invocata dalla ricorrente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali; la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto alla preclusione derivante dalla chiusura delle graduatorie
art. 11, lettera c, direttiva 2005/36/CE
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'equiparazione delle qualifiche professionali
citato dalla ricorrente come attuazione interna della direttiva 2005/36/CE
art. 10 CE
invocato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina UE sulla libera circolazione e il riconoscimento dei titoli
art. 39 CE
richiamato dalla ricorrente in tema di libera circolazione dei lavoratori
Regolamento (CE) n. 1612/68, art. 3, n. 1
citato dalla ricorrente sulla parità di trattamento dei lavoratori migranti
Regolamento (UE) n. 492/2011, artt. 1 e 3
richiamato dalla ricorrente per la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione
artt. 113 e 117 Cost.
invocati dalla ricorrente per censurare la disciplina applicata e il preteso contrasto con i vincoli europei
art. 13, comma 3, direttiva 2005/36/CE
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto al riconoscimento della qualifica estera
art. 45 TFUE
richiamato dalla ricorrente in materia di libera circolazione dei lavoratori
art. 14, comma 2-ter, D.L. n. 216/2011 convertito in L. n. 14/2012
citato dalla ricorrente come ulteriore parametro normativo invocato
artt. 4, 33, 34, 35, comma 1, Cost.
invocati dalla ricorrente per sostenere che la preclusione all'accesso a corsi abilitanti estinti lederebbe il diritto allo studio e al lavoro
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione pur confermando il dispositivo conforme a diritto
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-86/21
utilizzata per il principio secondo cui una norma indistintamente applicabile può essere indirettamente discriminatoria solo se colpisce in particolare i lavoratori di altri Stati membri senza giustificazione proporzionata
Corte di giustizia UE, 15 giugno 2023, causa C-32/22
richiamata come precedente sul divieto di discriminazione indiretta in materia di riconoscimento e trattamento dei lavoratori dell'Unione
Cass., Sez. L, ord. n. 37430 del 21/12/2022
richiamata per affermare che il riconoscimento in Italia del titolo estero ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva
Cass., Sez. U, sent. n. 4315 del 20/02/2020
richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo e verifica della debenza concreta
Massime di principio
- Il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito all'estero ha efficacia dichiarativa: accerta l'equivalenza di una qualifica già esistente nella sfera giuridica del richiedente, senza creare ex novo il titolo in modo costitutivo.
- L'inserimento in graduatorie ad esaurimento non può essere preteso quando la domanda sia presentata dopo la chiusura delle graduatorie e il richiedente non rientri in una delle eccezioni previste dalla legge.
- Ai fini della censura di una decisione di merito in cassazione, i motivi devono colpire la ratio decidendi effettiva; se le doglianze ignorano la ragione decisiva della pronuncia, il ricorso è inammissibile.
- Non vi è discriminazione indiretta quando la disciplina interna, applicata a un cittadino di altro Stato membro, produca lo stesso effetto che avrebbe prodotto per un cittadino nazionale in identica situazione fattuale.
- L'accoglimento di una pretesa incompatibile con la disciplina generale di chiusura delle graduatorie potrebbe determinare, paradossalmente, una disparità di trattamento a favore del cittadino dell'Unione rispetto ai cittadini nazionali.
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