Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto alle domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona presentate da una docente di lingua francese con laurea e abilitazione conseguiti in Romania, dopo il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante. La domanda era stata proposta nel 2010 e poi reiterata nel 2014, ma era stata respinta perché le graduatorie erano già state trasformate da permanenti ad esaurimento e quindi chiuse. La ricorrente ha impugnato la conferma del diniego, deducendo, con sei motivi, violazioni di normativa unionale e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla parità di trattamento, sui principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e accesso agli uffici pubblici, nonché sull'impossibilità di accedere a corsi abilitanti estinti. In sostanza sosteneva che il riconoscimento del titolo estero dovesse consentirle l'inserimento nelle GAE e che il mancato inserimento integrasse una discriminazione rispetto ai docenti formati in Italia o comunque una violazione del diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi salvo il quarto, perché non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata non solo sul tema del riconoscimento del titolo, ma soprattutto sulla circostanza decisiva che sia il decreto di riconoscimento sia la domanda di inserimento erano successivi alla chiusura delle graduatorie. Sul quarto motivo ha chiarito che il riconoscimento del titolo professionale estero ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, ma ciò nonostante ha confermato il dispositivo della decisione di merito, poiché la preclusione all'inserimento derivava comunque dal fatto che la domanda era stata presentata quando le graduatorie erano ormai chiuse e la disciplina interna si applicava in modo paritario a cittadini italiani e di altri Stati membri. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, L. n. 296/2006

    ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con conseguente chiusura agli ulteriori inserimenti salvo ipotesi eccezionali

  • art. 5 del D.L. n. 59/2008 convertito in Legge comunitaria 101/2008

    è richiamato dalla ricorrente come fonte in materia di riconoscimento del servizio e dei titoli nell'ambito UE

  • direttiva 2005/36/CE

    è invocata dalla ricorrente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali; la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto alla preclusione derivante dalla chiusura delle graduatorie

  • art. 11, lettera c, direttiva 2005/36/CE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'equiparazione delle qualifiche professionali

  • D.Lgs. n. 206/2007

    citato dalla ricorrente come attuazione interna della direttiva 2005/36/CE

  • art. 10 CE

    invocato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina UE sulla libera circolazione e il riconoscimento dei titoli

  • art. 39 CE

    richiamato dalla ricorrente in tema di libera circolazione dei lavoratori

  • Regolamento (CE) n. 1612/68, art. 3, n. 1

    citato dalla ricorrente sulla parità di trattamento dei lavoratori migranti

  • Regolamento (UE) n. 492/2011, artt. 1 e 3

    richiamato dalla ricorrente per la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione

  • artt. 113 e 117 Cost.

    invocati dalla ricorrente per censurare la disciplina applicata e il preteso contrasto con i vincoli europei

  • art. 13, comma 3, direttiva 2005/36/CE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto al riconoscimento della qualifica estera

  • art. 45 TFUE

    richiamato dalla ricorrente in materia di libera circolazione dei lavoratori

  • art. 14, comma 2-ter, D.L. n. 216/2011 convertito in L. n. 14/2012

    citato dalla ricorrente come ulteriore parametro normativo invocato

  • artt. 4, 33, 34, 35, comma 1, Cost.

    invocati dalla ricorrente per sostenere che la preclusione all'accesso a corsi abilitanti estinti lederebbe il diritto allo studio e al lavoro

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione pur confermando il dispositivo conforme a diritto

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-86/21

    utilizzata per il principio secondo cui una norma indistintamente applicabile può essere indirettamente discriminatoria solo se colpisce in particolare i lavoratori di altri Stati membri senza giustificazione proporzionata

  • Corte di giustizia UE, 15 giugno 2023, causa C-32/22

    richiamata come precedente sul divieto di discriminazione indiretta in materia di riconoscimento e trattamento dei lavoratori dell'Unione

  • Cass., Sez. L, ord. n. 37430 del 21/12/2022

    richiamata per affermare che il riconoscimento in Italia del titolo estero ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva

  • Cass., Sez. U, sent. n. 4315 del 20/02/2020

    richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo e verifica della debenza concreta

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito all'estero ha efficacia dichiarativa: accerta l'equivalenza di una qualifica già esistente nella sfera giuridica del richiedente, senza creare ex novo il titolo in modo costitutivo.
  • L'inserimento in graduatorie ad esaurimento non può essere preteso quando la domanda sia presentata dopo la chiusura delle graduatorie e il richiedente non rientri in una delle eccezioni previste dalla legge.
  • Ai fini della censura di una decisione di merito in cassazione, i motivi devono colpire la ratio decidendi effettiva; se le doglianze ignorano la ragione decisiva della pronuncia, il ricorso è inammissibile.
  • Non vi è discriminazione indiretta quando la disciplina interna, applicata a un cittadino di altro Stato membro, produca lo stesso effetto che avrebbe prodotto per un cittadino nazionale in identica situazione fattuale.
  • L'accoglimento di una pretesa incompatibile con la disciplina generale di chiusura delle graduatorie potrebbe determinare, paradossalmente, una disparità di trattamento a favore del cittadino dell'Unione rispetto ai cittadini nazionali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.