Cassazione Civile, Ordinanza n. 07522/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva domandato alla Corte d’appello di Bari l’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo penale scaturito da una sua denuncia per calunnia, in cui era rimasto coinvolto come parte civile dopo essersi difeso da pregresse accuse di truffa, circonvenzione d’incapace e appropriazione indebita. La Corte territoriale aveva riconosciuto il superamento del termine ragionevole, ma aveva liquidato solo € 600,00 di indennizzo, confermando in sede di opposizione tale importo e riformando solo le spese. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e violazione degli artt. 2-bis L. n. 89/2001, 112 e 132 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse calcolato l’indennizzo partendo dal massimo annuo per poi ridurlo e che non avesse riportato correttamente tale calcolo nel dispositivo; 2) violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 e dell’art. 112 c.p.c. per avere ridotto l’indennizzo relativo al secondo anno, nonostante il ritardo avesse superato i sei mesi e quindi dovesse essere considerato interamente; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello omesso di porre le spese a carico del Ministero, ritenendo in sostanza insussistente una soccombenza e facendo riferimento alla modesta entità della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non si confrontava con la reale motivazione del decreto impugnato, che non aveva applicato il massimo annuo di € 800,00 né aveva erroneamente supposto che il conteggio fosse già stato effettuato in sede monitoria. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente considerato due annualità di ritardo, avendo il superamento del semestre fatto scattare l’indennizzo anche per la seconda annualità, ma aveva esercitato legittimamente il proprio prudente apprezzamento nel fissare un indennizzo annuo medio e nel tener conto della modesta entità del ritardo per il secondo anno; è stato ribadito che la scelta del moltiplicatore annuo rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile nei soli limiti del vizio motivazionale. Ha respinto anche il terzo motivo, correggendo però ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. la motivazione del decreto impugnato: ha chiarito che l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, e che le spese vanno liquidate unitariamente in base alla soccombenza dell’esito finale; nel caso concreto il Ministero, pur non costituito in opposizione, è risultato parzialmente soccombente e quindi correttamente condannato alle spese unitarie. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero si era limitato a costituirsi senza proporre controricorso.
Norme richiamate
"non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi"
La liquidazione dell’indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro la forbice legale; le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano come anno intero; il moltiplicatore può essere influenzato anche dalla concreta consistenza del ritardo e l’importo può essere ridotto in presenza di esito totalmente sfavorevole del processo presupposto.
art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001
Consente la riduzione dell’indennizzo in relazione all’esito totalmente negativo del giudizio presupposto; la Corte ha ritenuto corretta la riduzione di 1/3 applicata nel caso concreto.
L’opposizione al decreto di liquidazione non dà luogo a un autonomo giudizio di impugnazione, ma a una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che la determinazione del quantum dell’indennizzo e la scelta del moltiplicatore sono valutazioni di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio denunciato e non come mero riesame del merito.
È richiamato per le doglianze di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude la sua violazione perché il decreto impugnato si era pronunciato coerentemente sulla domanda.
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
Invocato per asserita contraddittorietà della motivazione/dispositivo, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché non aderente alla reale ratio del provvedimento.
Le spese devono essere regolate secondo soccombenza; nel caso dell’opposizione ex L. n. 89/2001 la liquidazione va effettuata unitariamente in base all’esito complessivo della vicenda.
La compensazione delle spese non è stata effettivamente applicata nel caso concreto; il richiamo della Corte d’appello alla mancata resistenza del Ministero è stato corretto in motivazione, ma non ha inciso sulla condanna alle spese in favore della parte parzialmente vittoriosa.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione del provvedimento impugnato quando il dispositivo sia corretto nel risultato finale.
È richiamato per i parametri di liquidazione delle spese; la Corte precisa che, per l’opposizione, la liquidazione va operata secondo la tabella pertinente alla fase contenziosa unitaria.
È richiamato quale modifica del D.M. n. 55/2014, rilevante per i parametri applicati nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la scelta del moltiplicatore annuo entro la forbice legale è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere orientata, oltre che dai parametri normativi, dalla concreta entità del ritardo subito.
- Le frazioni di anno di ritardo superiori a sei mesi vanno computate come anno intero ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, ma la quantificazione economica può comunque riflettere la minore durata effettiva del superamento del termine ragionevole.
- La riduzione dell’indennizzo per l’esito totalmente sfavorevole del processo presupposto rientra nella discrezionalità riconosciuta dall’art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001.
- L’opposizione al decreto di liquidazione nell’equa riparazione non è un autonomo giudizio di impugnazione, bensì una fase a cognizione piena del medesimo procedimento; le spese devono quindi essere liquidate unitariamente secondo l’esito complessivo della vicenda processuale.
- In cassazione non è consentito riesaminare il merito della quantificazione equitativa dell’indennizzo, salvo vizi di motivazione nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c.; le censure che non si confrontano con la reale ratio decidendi sono inammissibili.
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