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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10649/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRES e IVA 2011, deducendo: la nullità/inesistenza della notificazione perché effettuata via PEC in formato PDF e senza firma digitale; la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione/notifica. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata a favore del riscossore. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sulla censura relativa alla validità della cartella notificata in PDF priva di firma digitale; (2) violazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale e delle specifiche tecniche sulla notifica PEC, per asserita inesistenza della notifica senza firma digitale; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, nonostante la contestazione giudiziale dell’atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di notifica via PEC, la copia informatica di una cartella di pagamento originariamente cartacea non necessita necessariamente di firma digitale, in mancanza di una specifica prescrizione normativa; inoltre, l’eventuale irritualità della notificazione non comporta nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza da parte del destinatario. Richiamando la disciplina speciale di rinvio dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 all’art. 60 d.P.R. 600/1973 e alle norme sulle notificazioni del processo civile, la Corte ha applicato il principio della sanatoria ex art. 156 c.p.c. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; è stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella notificazione via PEC di una cartella di pagamento originariamente formata su supporto cartaceo, la copia informatica non richiede necessariamente la firma digitale se non esiste una specifica previsione normativa in tal senso.
  • L’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non determina di per sé invalidità dell’atto, quando l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emissione.
  • L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque consentito al destinatario di conoscerlo e l’atto ha raggiunto il suo scopo; in tal caso opera la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.
  • In materia tributaria, il rinvio della disciplina speciale sulle notificazioni alle norme del processo civile consente l’applicazione dei principi processuali sulla sanatoria dei vizi notificatori anche rispetto a atti sostanziali come la cartella di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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