Cassazione Civile, Ordinanza n. 10649/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRES e IVA 2011, deducendo: la nullità/inesistenza della notificazione perché effettuata via PEC in formato PDF e senza firma digitale; la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione/notifica. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata a favore del riscossore. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sulla censura relativa alla validità della cartella notificata in PDF priva di firma digitale; (2) violazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale e delle specifiche tecniche sulla notifica PEC, per asserita inesistenza della notifica senza firma digitale; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, nonostante la contestazione giudiziale dell’atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di notifica via PEC, la copia informatica di una cartella di pagamento originariamente cartacea non necessita necessariamente di firma digitale, in mancanza di una specifica prescrizione normativa; inoltre, l’eventuale irritualità della notificazione non comporta nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza da parte del destinatario. Richiamando la disciplina speciale di rinvio dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 all’art. 60 d.P.R. 600/1973 e alle norme sulle notificazioni del processo civile, la Corte ha applicato il principio della sanatoria ex art. 156 c.p.c. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; è stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base della cartella relativa alle imposte dirette oggetto di impugnazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
indicato come base della cartella relativa all’IVA oggetto di impugnazione
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per affermare che la cartella è predisposta secondo un modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma soltanto intestazione e causale
artt. 22, 23, 23-bis, 23-ter, 24 d. Lgs. n. 82 del 2005
invocati dalla ricorrente a sostegno dell’assunto che la notifica PEC della cartella sarebbe nulla o inesistente se priva di firma digitale
art. 34, comma 1, d.M. n. 44 del 2011
richiamato dalla ricorrente in relazione alle specifiche tecniche della notificazione telematica
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
interpretato come norma di rinvio all’art. 60 d.P.R. 600/1973 e, tramite questo, alle norme del processo civile in tema di notificazioni
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma di rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile
applicato per ritenere sanato il vizio di notificazione quando l’atto abbia raggiunto lo scopo della conoscenza da parte del destinatario
invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma ritenuto non fondato nel complesso dell’impugnazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo, qualificato come omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nella notificazione via PEC di una cartella di pagamento originariamente formata su supporto cartaceo, la copia informatica non richiede necessariamente la firma digitale se non esiste una specifica previsione normativa in tal senso.
- L’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non determina di per sé invalidità dell’atto, quando l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emissione.
- L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque consentito al destinatario di conoscerlo e l’atto ha raggiunto il suo scopo; in tal caso opera la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.
- In materia tributaria, il rinvio della disciplina speciale sulle notificazioni alle norme del processo civile consente l’applicazione dei principi processuali sulla sanatoria dei vizi notificatori anche rispetto a atti sostanziali come la cartella di pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10590/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10591/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10595/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →