Cassazione Civile, Ordinanza n. 12591/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare chiedendone la nullità. Contestava, in primo luogo, che la convocazione dell'assemblea fosse stata inviata senza allegare o mettere a disposizione la documentazione contabile e giustificativa relativa ai punti all'ordine del giorno e a quelli presupposti. Contestava, in secondo luogo, che l'assemblea avesse approvato una transazione con l'impresa appaltatrice per lavori condominiali senza una corretta contabilizzazione delle opere e senza verifica dell'operato dei direttori dei lavori. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando da un lato che non sussisteva un obbligo generalizzato di allegare i documenti in assenza di specifica richiesta del condomino e che, comunque, i fatti erano già noti all'interessato; dall'altro, che la delibera sulla transazione era in realtà una ratifica di precedente decisione assembleare e, in ogni caso, riguardava spese di interesse comune validamente approvabili a maggioranza. Con il ricorso per cassazione il condomino ha denunciato: 1) violazione delle norme sul processo telematico, sostenendo che la costituzione cartacea del condominio fosse invalida e che la documentazione depositata non fosse utilizzabile; 2) violazione delle norme condominiali e processuali, assumendo che l'avviso di convocazione fosse invalido per mancanza della documentazione di corredo e che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere conosciuti i fatti posti all'ordine del giorno; 3) violazione di legge e omesso esame, sostenendo che la delibera sulla transazione fosse priva di presupposti contabili, nonostante un separato giudizio pendente sulla contabilità dei lavori e sull'inadempimento dei direttori dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'obbligo di deposito telematico riguarda gli atti endoprocessuali e che, in ogni caso, la costituzione con modalità non conformi integra una mera irregolarità sanabile se l'atto raggiunge il suo scopo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione di fatti già apprezzati dalla Corte d'appello: non esiste un obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione tutti i documenti giustificativi, salvo richiesta del condomino, e la valutazione sulla pertinenza e conoscenza dei fatti era di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva ritenuto che la deliberazione impugnata fosse una mera ratifica di una precedente delibera e, comunque, una decisione su spese di interesse comune adottata legittimamente a maggioranza, senza sindacato giudiziale sul merito delle scelte assembleari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179 del 2012
"il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"
La previsione riguarda solo gli atti endoprocessuali, cioè successivi alla costituzione della parte, e non l'atto introduttivo o di costituzione della parte stessa.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul processo telematico, senza autonoma specifica interpretazione decisoria nel testo.
Il ricorrente lo invoca per sostenere l'inutilizzabilità della documentazione e l'erroneo apprezzamento dei fatti; la Corte esclude la censura perché in realtà mira a una rivalutazione del merito.
art. 111, comma sesto, Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione; la Corte reputa la sentenza congruamente motivata e non apparente.
artt. 1130 c.c. e 1130-bis c.c.
Richiamati nel motivo sulla convocazione e sulla documentazione condominiale; la Corte ribadisce che non vi è un obbligo generalizzato di allegazione dei documenti, salvo richiesta del condomino.
Richiamato nel motivo sulla delibera condominiale; non emerge una specifica autonoma regula iuris nel dispositivo.
Richiamato in relazione ai poteri dell'assemblea sulle spese comuni e sulla transazione.
Richiamato per la validità dell'adozione a maggioranza delle decisioni assembleari su spese di interesse comune.
art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
Richiamato in relazione all'avviso di convocazione e alla documentazione da allegare o mettere a disposizione.
Richiamato nel motivo sulla prova dei fatti e della documentazione contabile; la Corte non accoglie la censura perché diretta a contestazioni di merito.
Richiamato nel motivo sulla pretesa incidenza del giudicato esterno/interno relativo ad altro giudizio; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Richiamato nel terzo motivo insieme agli altri articoli processuali, senza che la sentenza ne sviluppi un'autonoma portata decisoria.
Richiamato per censurare il preteso difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa violazione decisiva.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia un vizio rilevante di legittimità.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al giudicato; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'obbligo di deposito telematico previsto per il processo civile si riferisce agli atti endoprocessuali dei difensori delle parti già costituite e non determina, di per sé, l'invalidità della costituzione quando la parte abbia comunque instaurato il contraddittorio e l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
- La violazione delle forme di deposito dell'atto introduttivo o di costituzione non comporta automaticamente nullità, ma può integrare una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, se l'atto è pervenuto all'ufficio e reso conoscibile alle controparti.
- In materia condominiale, non sussiste un obbligo generale dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione tutta la documentazione giustificativa; il condomino può richiederne copia, e la doglianza sulla mancata allegazione va valutata anche in relazione alla specifica richiesta e alla concreta conoscenza dei fatti.
- Le censure che, sotto il profilo della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- Le deliberazioni assembleari condominiali che incidono su spese di interesse comune sono, in linea di principio, adottabili a maggioranza e vincolano anche i condomini dissenzienti; il sindacato giudiziale non può estendersi al merito della scelta discrezionale dell'assemblea, ma solo alla verifica della sua legittimità.
- Una censura per omesso esame o violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con il passaggio logico-giuridico effettivamente decisivo posto a fondamento della decisione.
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