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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21574/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2006, oltre sanzioni, contestando la ritualità della notifica dell’atto presupposto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento eseguita presso la sede legale della società ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, per irreperibilità assoluta, al liquidatore della società risultante dalla visura camerale. Con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, essendo la sede legale ancora esistente e risultante dalla visura, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita ex art. 140 c.p.c. e non tramite irreperibilità assoluta; ha inoltre contestato il richiamo, da parte del giudice di merito, alla mancata comunicazione della variazione del legale rappresentante, assumendo che tale variazione risultasse comunque dalla Comunicazione Unica e dalla visura camerale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità della censura relativa alla relata di notifica per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente la relata né gli atti del procedimento notificatorio e la visura camerale richiamata. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la CTR si era attenuta ai principi consolidati in tema di notifica per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973: tale modalità è legittima solo quando nel Comune già sede del domicilio fiscale manchino abitazione, ufficio o azienda del contribuente e quando le ricerche del notificatore rendano evidente l’effettiva irreperibilità assoluta. La Corte ha valorizzato l’accertamento di fatto della CTR, secondo cui il messo notificatore aveva attestato di aver notificato l’atto ai sensi della norma citata in assenza di altro domicilio o sede secondaria, con pubblicazione all’albo comunale. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla notifica presso il domicilio del legale rappresentante, perché non attinente alla ratio decidendi, essendo la decisione di merito fondata solo sulla ritualità della notifica presso la sede della società al liquidatore. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notifica per irreperibilità assoluta è legittima solo se nel Comune già sede del domicilio fiscale il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda e se dalle ricerche del notificatore emerge chiaramente tale irreperibilità; in mancanza, occorre seguire le forme ordinarie di notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    È la forma di notifica da utilizzare quando non ricorre l’irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Consente al contribuente di impugnare l’atto consequenziale facendo valere il vizio di notifica dell’atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone la trascrizione degli atti rilevanti quando necessaria alla comprensione del motivo, pena inammissibilità.

  • art. 2700 c.c.

    La certificazione del messo notificatore è richiamata come atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso.

  • art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale norma sulla comunicazione delle variazioni dei dati fiscali, incluso il soggetto rappresentante della persona giuridica.

  • art. 9, d.l. n. 7/2007 conv. in l. n. 40/2007

    È evocato per affermare l’efficacia della comunicazione/variazione risultante dalla visura camerale anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di cartella di pagamento fondata su avviso di accertamento presupposto, il contribuente può dedurre il vizio di notificazione dell’atto presupposto anche impugnando soltanto l’atto consequenziale; il giudice deve allora verificare la regolarità della notifica dell’atto antecedente ai fini della nullità dell’atto successivo.
  • La notificazione degli atti impositivi ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 presuppone una irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune del domicilio fiscale, accertata mediante ricerche idonee a escludere che si tratti di un semplice mutamento di indirizzo nello stesso Comune.
  • Non è richiesta una forma tipizzata delle ricerche del notificatore, ma dalla relata deve emergere con chiarezza che tali ricerche sono state effettivamente compiute e che il loro esito è riferibile alla specifica notifica.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza che investe la relata di notifica è inammissibile se il ricorrente non trascrive integralmente gli atti necessari a renderne intelligibile il contenuto.
  • La censura che non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile perché non attinente al decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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